Ricorso Generico: Quando l’Appello in Cassazione è Inammissibile
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale nel sistema giudiziario, ma deve rispettare requisiti di forma e sostanza ben precisi. Un ricorso generico, ovvero un’impugnazione che non articola in modo chiaro e specifico le proprie censure, è destinato all’insuccesso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ce lo ricorda, delineando le conseguenze di una simile impostazione difensiva.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catania. L’imputato era stato condannato in relazione al reato di ricettazione (art. 648 c.p.) e contestava la decisione dei giudici di secondo grado, lamentando la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione.
I Requisiti Essenziali del Ricorso per Cassazione
Il punto centrale della questione non riguarda il merito della vicenda, ma un aspetto puramente procedurale. La legge, in particolare l’articolo 581, comma 1, lettera c), del Codice di Procedura Penale, stabilisce che l’atto di impugnazione debba contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In altre parole, non è sufficiente lamentarsi genericamente di una sentenza; è necessario ‘smontarla’ pezzo per pezzo, indicando con precisione dove e perché i giudici avrebbero sbagliato.
La Decisione della Corte sul Ricorso Generico
La Corte di Cassazione, esaminando l’atto, ha concluso che il ricorso presentato era irrimediabilmente generico. L’appellante si era limitato a denunciare un vizio di motivazione senza però indicare quali fossero gli elementi specifici della sentenza impugnata che dimostravano tale contraddittorietà o illogicità. Di fronte a una motivazione della Corte d’Appello ritenuta ‘logicamente corretta’, il ricorrente non ha fornito alla Cassazione gli strumenti per individuare i presunti errori, impedendo di fatto l’esercizio del controllo di legittimità.
Le Motivazioni
I giudici della Suprema Corte hanno sottolineato che un ricorso generico e indeterminato non consente al giudice dell’impugnazione di comprendere il nucleo della critica mossa alla decisione precedente. L’assenza di specificità viola il requisito imposto dalla legge e trasforma l’impugnazione in un mero atto di dissenso, privo di argomentazioni giuridicamente rilevanti. La funzione della Corte di Cassazione non è quella di riesaminare l’intero processo, ma di valutare specifici vizi di legittimità denunciati dalla parte. Se questi vizi non vengono chiaramente esposti, il ricorso non può essere accolto.
Le Conclusioni
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze pratiche immediate per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo caso ribadisce un principio fondamentale per chi opera nel diritto: la precisione e la specificità nella redazione degli atti processuali non sono un mero formalismo, ma un requisito essenziale per la tutela dei diritti. Un’impugnazione deve essere un’analisi critica e puntuale, non una protesta generica, pena la sua irricevibilità.
Cosa si intende per ricorso generico secondo la Cassazione?
Un ricorso è definito generico quando manca dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. In pratica, non indica in modo chiaro e puntuale gli elementi di fatto e le ragioni di diritto su cui si basa l’impugnazione, limitandosi a una critica vaga della sentenza contestata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, qui quantificata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Perché non è sufficiente contestare genericamente la ‘contraddittorietà’ di una sentenza?
Non è sufficiente perché la legge richiede che il ricorrente specifichi quali elementi della motivazione sono contraddittori o illogici. Bisogna indicare i passaggi esatti e spiegare perché sono viziati, per permettere al giudice dell’impugnazione di effettuare un controllo mirato e non un riesame generale del caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19816 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19816 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione in relazione agli artt. 648 e 43 comma primo cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo del requisito prescritto dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20/02/2024
Il Consigliere Estensore