Ricorso generico inammissibile: Quando la specificità dei motivi è cruciale
Nel sistema giudiziario, l’atto di impugnare una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’Ordinanza n. 10815/2024, ribadisce un principio cardine: la necessità di presentare motivi di ricorso specifici e non generici. Un ricorso generico inammissibile non solo non viene esaminato nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Vediamo nel dettaglio cosa ha stabilito la Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Un cittadino, condannato dalla Corte d’Appello di Genova con una sentenza del febbraio 2023, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava un presunto ‘vizio di motivazione’ in relazione al trattamento sanzionatorio che gli era stato applicato. In sostanza, il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente giustificato la pena inflitta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il caso in udienza e ha emesso un’ordinanza dal contenuto netto e inequivocabile: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: perché un ricorso generico è inammissibile?
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su una valutazione molto chiara del motivo d’appello. Secondo i giudici, la critica mossa alla sentenza della Corte d’Appello era stata formulata ‘in maniera del tutto generica oltre che aspecifica’. Questo significa che il ricorso non individuava con precisione quali parti della motivazione della sentenza precedente fossero errate, illogiche o carenti, limitandosi a una lamentela vaga.
La Cassazione ha sottolineato che la sentenza impugnata, al contrario, risultava ‘immune da censure’. La Corte d’Appello aveva infatti argomentato in modo adeguato la propria decisione sulla sanzione, basandosi su una lettura lineare delle prove emerse e su un’attenta valutazione dei rilievi presentati dalla difesa. In presenza di una motivazione chiara e completa da parte del giudice precedente, una critica generica non è sufficiente per ottenere un nuovo esame della questione. Un ricorso generico inammissibile si verifica proprio quando non si riesce a dialogare criticamente con la decisione impugnata, fallendo nell’evidenziare un vizio concreto.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. La redazione di un atto di impugnazione richiede la massima precisione e specificità. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso la decisione del giudice, ma è indispensabile identificare e argomentare in modo puntuale i vizi logici o giuridici che si ritiene inficino la sentenza. In caso contrario, il rischio concreto non è solo quello di veder respinta la propria istanza, ma anche di subire una condanna economica che aggrava la posizione del proprio assistito. La chiarezza e la specificità non sono meri formalismi, ma requisiti sostanziali per garantire l’efficacia del diritto di difesa.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato, relativo al vizio di motivazione sulla sanzione, è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione ‘del tutto generico oltre che aspecifico’.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo alla sentenza impugnata?
La Corte ha ritenuto che la sentenza della Corte d’appello fosse ‘immune da censure’, in quanto adeguatamente argomentata sulla base delle emergenze processuali e di un puntuale esame dei rilievi difensivi.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10815 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10815 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Torre del Greco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della Corte d’appello di Genova;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce – peraltro in maniera del tutto generica oltre che aspecifica- il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato, è inammissibile in quanto la sentenza impugnata risulta, sul punto, immune da censure perchè adeguatamente argomentata all’esito di una lettura lineare delle emergenze acquisite e di un puntuale scrutinio dei rilievi difensivi;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/02/2024+