Ricorso Generico Inammissibile: Quando l’Appello Non Basta
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede precisione e un’analisi critica della sentenza che si intende contestare. Un ricorso generico inammissibile non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche significative per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa precludere l’accesso alla giustizia di ultima istanza.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato per un reato previsto dal Testo Unico sulle spese di giustizia. La sentenza di primo grado, emessa all’esito di un giudizio abbreviato dal Tribunale, veniva confermata dalla Corte d’Appello. Non rassegnato, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: un presunto vizio di motivazione. Sosteneva, in termini del tutto generici, che in assenza di prove sufficienti a fondare un giudizio di responsabilità, avrebbe dovuto essere prosciolto.
La Decisione sul Ricorso Generico Inammissibile
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella natura stessa del motivo di ricorso presentato. I giudici hanno sottolineato come l’atto di impugnazione non si confrontasse in modo critico e specifico con le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello. Al contrario, si limitava a una lamentela vaga e generica su una presunta carenza o illogicità della motivazione.
L’Aspecificità come Vizio Procedurale
Nel diritto processuale penale, i motivi di ricorso devono essere specifici. Questo significa che il ricorrente ha l’onere non solo di indicare quale parte della sentenza ritiene errata, ma anche di spiegare dettagliatamente perché, contrapponendo la propria analisi a quella del giudice di merito. Un motivo che si limita ad affermare che “la motivazione è carente” senza individuare i passaggi illogici o le omissioni specifiche del ragionamento del giudice, è considerato aspecifico. Come ribadito dalla Corte, citando precedenti conformi, un ricorso con queste caratteristiche è, perciò, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è puramente processuale. Non si entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, perché il modo in cui è stato formulato il ricorso lo impedisce. La Suprema Corte ha rilevato che il motivo unico era una mera doglianza generica, incapace di innescare un vero contraddittorio sulle ragioni della decisione di appello. La funzione della Cassazione non è quella di riesaminare i fatti come un terzo grado di giudizio, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Se il ricorso non evidenzia vizi specifici in tal senso, non può essere accolto. La conseguenza diretta dell’inammissibilità è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, data la causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale sull’importanza della tecnica redazionale negli atti processuali. Un ricorso in Cassazione non è una semplice ripetizione delle proprie ragioni, ma un dialogo critico con la sentenza impugnata. L’aspecificità e la genericità sono vizi fatali che portano a una declaratoria di inammissibilità. Le conseguenze non sono solo la mancata revisione del caso, ma anche un aggravio di spese per il ricorrente, che si trova a dover pagare non solo i costi del procedimento ma anche una sanzione pecuniaria. La scelta di un difensore esperto nella redazione di ricorsi per cassazione diventa, quindi, un elemento cruciale per la tutela effettiva dei propri diritti.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato con motivi generici?
La Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Ciò significa che il ricorso non viene esaminato nel merito e la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Perché non è sufficiente lamentare una generica ‘carenza di motivazione’?
Perché il ricorso deve essere specifico. È necessario confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, evidenziando in modo puntuale i passaggi illogici o le presunte violazioni di legge, e non limitarsi a una contestazione vaga.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34572 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34572 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CHIVASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 emessa all’esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Vercelli.
Il ricorrente deduce, in termini del tutto generici, vizi di motivazione sostenendo che, in assenza di elementi idonei a giustificare un giudizio di responsabilità, l’imputato avrebbe dovuto essere prosciolto ex art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che l’unico motivo di ricorso non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita a lamentare, in maniera generica, una presunta carenza o illogicità della motivazione, sicché il ricorso è aspecifico e, perciò, inammissibile (tra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, Rv. 282949).
Ritenuto che all’inammissibilità consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.