Ricorso Generico Inammissibile: la Cassazione Ribadisce la Necessità di Specificità
Quando si presenta un’impugnazione, la chiarezza e la precisione non sono solo virtù stilistiche, ma requisiti fondamentali imposti dalla legge. Un ricorso generico inammissibile non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Con l’ordinanza n. 18242/2024, la Corte di Cassazione torna a sottolineare questo principio cardine della procedura penale, offrendo una lezione importante sulla corretta redazione degli atti giudiziari.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato contro un’ordinanza del Tribunale di Catanzaro. Il ricorrente lamentava, con un unico motivo, la violazione di una norma specifica del Testo Unico dell’Edilizia (art. 31, comma 9) e un generico vizio di motivazione. L’atto di impugnazione, tuttavia, non entrava nel dettaglio della vicenda concreta, limitandosi a enunciazioni astratte e non collegate ai fatti specifici del procedimento.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della presunta violazione della legge edilizia, ma si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale. I giudici hanno rilevato che il motivo di ricorso era stato formulato in modo talmente vago da non permettere una reale comprensione delle doglianze. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni: Perché un ricorso generico è inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione sull’analisi di due articoli fondamentali del codice di procedura penale.
In primo luogo, l’art. 581, lettera d), che impone a chi impugna un provvedimento di enunciare “i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”. Questo significa che non basta citare una norma che si presume violata; è necessario spiegare come e perché quella norma sia stata applicata erroneamente nel caso specifico, collegando l’argomentazione giuridica ai fatti concreti del processo.
Il ricorso in esame, invece, è stato giudicato privo di “specifici e concreti riferimenti alla fattispecie concreta”, caratterizzandosi per una “assoluta genericità”. Questa carenza impedisce al giudice di comprendere il perimetro della contestazione e di esercitare la propria funzione di controllo.
In secondo luogo, la Corte ha richiamato l’art. 591, comma 1, lettera c), che sancisce espressamente l’inammissibilità dell’impugnazione quando non vengono rispettate le disposizioni dell’art. 581. La violazione di questo requisito di specificità non è un mero vizio formale, ma una causa radicale di inammissibilità che preclude l’esame del merito.
I giudici hanno inoltre sottolineato che la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria è giustificata dal fatto che la proposizione di un ricorso così palesemente infondato non può essere considerata esente da colpa.
Le Conclusioni: L’Importanza della Diligenza nella Redazione degli Atti
L’ordinanza in commento rappresenta un monito per gli operatori del diritto. La preparazione di un’impugnazione, specialmente in Cassazione, richiede uno studio approfondito e una redazione meticolosa. Un ricorso generico inammissibile non è solo uno spreco di risorse per il sistema giudiziario, ma si traduce in un danno diretto per l’assistito, che oltre a non veder esaminate le proprie ragioni, subisce una condanna economica. La specificità non è un optional, ma l’essenza stessa del diritto di difesa, che si esercita attraverso argomentazioni chiare, pertinenti e ancorate alla realtà processuale.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa della sua “assoluta genericità”, poiché era privo di riferimenti specifici e concreti alla fattispecie oggetto del giudizio, violando così il requisito di specificità dei motivi imposto dall’art. 581, lett. d) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso ritenuto generico?
Chi propone un ricorso dichiarato inammissibile per genericità viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Quali requisiti deve avere un motivo di ricorso per essere considerato valido?
Secondo la Corte, un motivo di ricorso deve contenere l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Non è sufficiente una censura astratta, ma è necessario collegare la presunta violazione di legge ai fatti concreti del caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18242 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18242 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMITI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/09/2023 del TRIBUNALE di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce violazione dell’art.31, comma 9, TU Edilizia e vizio di motivazione.
Ritenuto che il motivo è inammissibile; la censura sollevata è priva di specifici e concreti riferimenti alla fattispecie concreta e si caratterizza, pertanto, pe assoluta genericità, integra la violazione dell’art. 581 lett. d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l’impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, “I motivi, con l’indicazione specifi RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta” violazione che, ai sensi dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod.proc.pen., determina, per l’appunto, l’inammissibilità dell’impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087).
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, 05/04/2024