Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40180 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40180 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 3.05.2024 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO genera e NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME, che ha insistito per Vacccilimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
- Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appello proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribukale di Nola,
emessa il 5 febbraio 2024, che ha rigettato l’istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare del divieto di dimora nella regione Campania di posta in ordine al reato di cui all’art. 648 cod. pen.
Nell’ordinanza genetica NOME *COGNOME*COGNOME ex consigliere del cc rune di Cicciano, è, infatti, stato ritenuto gravemente indiziato del delitto di rice:tazione in quanto, al fine di procurarsi un profitto, con la consapevolezza ella sua provenienza delittuosa, in data 23 dicembre 2022 in Cicciano avrebbe ricevuto da NOME COGNOME una somma di danaro non potuta quantificare, di sicura provenienza delittuosa, in quanto quota parte dell’accordo corruttivo contestato al capo 1) dell’imputazione cautelare.
AVV_NOTAIO, difensore di NOME, ricorre avv , m -so tale ordinanza e ne chiede l’annullamento.
Con un unico motivo di ricorso, il difensore deduce la violazione dell’3rt. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto il Tribunale, ricorr . :mdo ad argomentazioni, ritenute meramente assertive, avrebbe omesso di mo: vare sui motivi di appello.
Il Tribunale, infatti, non si sarebbe confrontato con le censure propi: ste dalla difesa e avrebbe affermato, in termini puramente apodittici, la persistente concretezza e attualità delle esigenze cautelari pur a fronte delle dimissioni e, dunque, della dismissione della carica pubblica da parte del ricorrente.
Il Tribunale ha, infatti, rilevato che NOME, unitamente agli altri cc) ndagati, ha manifestato una particolare pervicacia nel reiterare le condotte di reato al punto da «improntare l’intera gestione dei suoi poteri a dinamiche di naturà cliE Itelare».
Tale modus agendi gli avrebbe consentito di acquisire, nel tempo, un peso politico che «esule dalla natura e all’attualità della carica rivestita»; ad El /viso d Tribunale, il ricorrente potrebbe «penetrare tuttora all’interno della -lacchina amministrativa… condizionandone l’azione», a prescindere dalle dimissbni dalle cariche politiche, e «tessere una fitta rete di rapporti clientelari che g consentirebbero comunque di condizionare l’attività amministrativa piegandola al perseguimento di interessi individuali».
Ad avviso del difensore, tuttavia, questi rilievi sarebbero pi. ramente apodittici e privi di fondamento probatorio; il Tribunale avrebbe, infatti, affermato la persistente attualità delle esigenze cautelari, senza confrontarsi con il dissolvimento del contesto politico-amministrativo nel quale erla ri ierita la condotta contestata, la cessazione delle cariche pubbliche di 4rvon o e dei coindagati COGNOME e COGNOME (entrambi ristretti agli arresti domi: diari), il significativo lasso temporale decorso dalle condotta contestata, ris: lente al dicembre 2022 e l’assenza di contatti e rapporti tra COGNOME e i attuali amministratori del Comune di Cicciano.
Solo due conversazioni, quelle relative all’illecito contestatci (quella del 12.10.2022 e del 23.1.2022) dimostrerebbero relazioni tra COGNOME ) e gli amministratori del Comune di Cicciano e le ulteriori intercettazioni teleroniche, indicate tra parentesi dal Tribunale non coinvolgerebbero l’COGNOME, ma NOME altri concorrenti e, segnatamente, COGNOME.
In data 2 luglio 2024 l’AVV_NOTAIO ha depositato tempestiva richiesta di trattazione orale.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 29 lugl o 2024, il AVV_NOTAIO, ha chiesto di dichiarare inammi ìsibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Deducendo un unico motivo, il ricorrente censura la calenza di motivazione in ordine alle censure proposte nell’atto di appello.
Il ricorso è, tuttavia, aspecifico.
Il Tribunale ha infatti rilevato come analoghe censure siano stata Droposte dal ricorrente nel procedimento di riesame e in quella sede siano state d sattese.
L’appello verteva su censure già disattese e riproposte senza profili di novità e, pertanto, su questioni “coperte” dal giudicato cautelare.
Il ricorrente non si è minimamente confrontato con questi rilievi e questa radicale omissione rende il ricorso inammissibile.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimit;i, infatti, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devonc ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, r – a altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a for damento del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259425 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, NOME, Rv. 255568 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004 Bur·otta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217; !:ez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521).
Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi del ‘art. 616 cod.
proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ric orso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa del le arr mende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamer to delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE a delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2024.