Ricorso Generico Inammissibile: la Cassazione Ribadisce i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale che richiede rigore e precisione. Un’ordinanza recente ci offre l’opportunità di approfondire il concetto di ricorso generico e le severe conseguenze che ne derivano. La Corte ha infatti dichiarato inammissibile un’impugnazione proprio per la sua vaghezza, sottolineando l’importanza dei requisiti formali e sostanziali previsti dal codice di procedura penale.
I Fatti del Caso
Il caso nasce da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva impugnato la decisione di secondo grado lamentando diversi aspetti: una presunta violazione di legge, la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva e un generale difetto di motivazione. Le critiche si estendevano sia all’affermazione della sua responsabilità penale, sia al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sia all’entità del trattamento sanzionatorio applicato.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Generico
La Suprema Corte, esaminato il ricorso, non è entrata nel merito delle questioni sollevate. Ha invece interrotto il processo sul nascere, dichiarando l’impugnazione inammissibile. La ragione di questa drastica decisione risiede interamente nella natura del ricorso stesso, giudicato ‘del tutto generico’.
Secondo i giudici, il ricorrente non è stato in grado di adempiere ai requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In mancanza di tale specificità, il ricorso diventa un mero atto di dissenso, incapace di innescare un reale controllo di legittimità sulla decisione impugnata.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione dell’ordinanza è un chiaro monito per tutti gli operatori del diritto. La Corte di Cassazione ha spiegato che, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta ‘logicamente corretta’, il ricorrente si era limitato a formulare una censura vaga. Non sono stati indicati gli elementi specifici alla base delle critiche, rendendo impossibile per il giudice dell’impugnazione ‘individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato’.
In altre parole, non è sufficiente lamentare un ‘difetto di motivazione’ in astratto. È necessario, invece, evidenziare il punto esatto del ragionamento del giudice precedente che si ritiene errato, illogico o contraddittorio, e spiegare perché. L’impugnazione non può essere una semplice riproposizione di argomenti già respinti, ma deve contenere una critica mirata e argomentata della decisione che si intende contestare. A sostegno della propria posizione, la Corte ha richiamato una serie consolidata di precedenti giurisprudenziali che, nel corso degli anni, hanno costantemente affermato il principio della inammissibilità del ricorso generico.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conclusione della vicenda è netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questo non solo ha reso definitiva la condanna, ma ha anche comportato per il ricorrente un’ulteriore sanzione. È stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso non è un mero formalismo, ma una garanzia di serietà ed efficienza del sistema giudiziario. Per gli avvocati, rappresenta un richiamo alla necessità di redigere atti di impugnazione dettagliati, precisi e tecnicamente ineccepibili. Per gli imputati, è la conferma che un ricorso presentato senza solide e specifiche argomentazioni giuridiche non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche un aggravio di costi. La lotta per la giustizia si combatte con argomenti puntuali, non con contestazioni vaghe.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è un ‘ricorso generico’, ovvero se non soddisfa i requisiti di specificità previsti dalla legge, come indicare chiaramente i motivi di diritto e gli elementi di fatto che criticano la sentenza precedente.
Cosa significa che un ricorso è ‘generico’ secondo la legge?
Significa che l’atto di impugnazione non indica in modo preciso gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo così al giudice di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio controllo di legittimità, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. d), del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43355 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43355 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge, la mancata assunzione di una prova decisiva e il difetto di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzioNOMErio, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta sia rispetto alla declaratoria di penale responsabilità dell’imputato sia rispetto al trattamento sanzioNOMErio in concreto irrogato, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, COGNOME, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 277710 -01).;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 221 ottobre 2024
La Consigliera est.
Il Pres ete
Corte di Cassazione – copia non ufficiale