Ricorso Generico: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato al Fallimento
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase cruciale che richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e dettagliati, pena una declaratoria di inammissibilità. L’analisi di questa ordinanza mette in luce le conseguenze di un ricorso generico, un errore che può costare caro non solo in termini processuali ma anche economici.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’imputato, tramite il suo difensore, ha adito la Corte di Cassazione lamentando un vizio di motivazione. In particolare, si contestava alla corte territoriale di non aver adeguatamente argomentato in merito alla possibilità di una pronuncia di proscioglimento, ovvero di un’assoluzione.
Tuttavia, l’atto di impugnazione si limitava a questa contestazione senza articolarla con elementi concreti, trasformandosi in una critica vaga e non circostanziata.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso Generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile senza neanche entrare nel merito della questione. La decisione si fonda su un principio cardine del diritto processuale: la specificità dei motivi di ricorso. Quando un appello si limita a prospettare “deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta”, esso perde la sua funzione e viene qualificato come ricorso generico.
Le motivazioni
I giudici di legittimità hanno osservato che l’unico motivo presentato dal ricorrente era, appunto, “del tutto generico”. Non basta affermare che una sentenza manchi di motivazione; è necessario indicare specificamente quali passaggi della decisione sarebbero carenti, perché e sulla base di quali elementi di fatto o argomenti giuridici si sarebbe dovuti giungere a una conclusione diversa, come il proscioglimento. In assenza di tali elementi, il ricorso si riduce a una mera enunciazione di dissenso, insufficiente a innescare una revisione della sentenza impugnata. La Corte ha quindi agito in conformità con il suo consolidato orientamento, che sanziona la mancanza di specificità con l’inammissibilità.
Le conclusioni
Le conseguenze di questa declaratoria sono state immediate e tangibili per il ricorrente. La Corte, oltre a dichiarare inammissibile il ricorso, ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, ha disposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile, volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose o superficiali. Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale: nel processo penale, e in particolare davanti alla Corte di Cassazione, la forma è sostanza. Un’impugnazione deve essere un atto chirurgico, preciso e ben argomentato, altrimenti si trasforma in un boomerang procedurale ed economico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché l’unico motivo di appello era del tutto generico, presentando deduzioni astratte e prive delle specifiche ragioni di diritto e dei dati di fatto necessari a sostenere la richiesta.
Cosa contestava principalmente il ricorrente?
Il ricorrente contestava la carenza di motivazione della sentenza d’appello in merito alla possibilità di una pronuncia di proscioglimento (assoluzione).
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6412 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6412 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 21/10/1967
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la carenza della motivazione in merito alla possibilità di una pronuncia di proscioglimento dell’imputato, è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21/01/2025
Il Cbnsiglie e Estensore