Ricorso Generico: Quando l’Impugnazione è Destinata al Fallimento
Presentare un ricorso generico in Cassazione è una strategia processuale che raramente porta a risultati positivi. La Suprema Corte, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale: le impugnazioni devono essere specifiche, dettagliate e fondate su motivi di diritto chiari, altrimenti vengono dichiarate inammissibili con conseguente condanna alle spese. Analizziamo questo caso per comprendere le ragioni dietro una decisione così netta.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. Un imputato, ritenendo ingiusta la decisione dei giudici di secondo grado, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Tuttavia, l’atto di impugnazione si concentrava su un unico punto: una critica alla “tecnica redazionale” della motivazione della sentenza d’appello, in particolare per quanto concerneva il trattamento sanzionatorio.
In sostanza, il ricorrente non contestava una violazione di legge specifica o un vizio logico palese nel ragionamento del giudice, ma si limitava a criticare il modo in cui la motivazione era stata scritta, definendola generica. Proprio questa scelta si rivelerà fatale per l’esito del ricorso.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha liquidati rapidamente. I giudici hanno rilevato che il ricorso stesso era affetto da “genericità”. L’atto si limitava a una contestazione astratta e formale, senza entrare nel merito delle questioni giuridiche e senza indicare in modo preciso quali fossero gli errori commessi dalla Corte d’Appello.
Inoltre, la Cassazione ha sottolineato un’ironia processuale: la Corte d’Appello aveva già risposto puntualmente a un motivo di appello altrettanto generico presentato in precedenza sul medesimo punto, ovvero il trattamento sanzionatorio. Proporre nuovamente la stessa doglianza, con la stessa mancanza di specificità, davanti alla Suprema Corte non poteva che portare a una declaratoria di inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un pilastro del processo di Cassazione: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. La Suprema Corte non riesamina i fatti, ma valuta se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e se le loro motivazioni siano logiche e prive di vizi.
Un ricorso generico impedisce alla Corte di svolgere questa funzione. Se l’avvocato non indica con precisione la norma violata o il punto esatto in cui la motivazione è illogica, i giudici non hanno elementi concreti su cui basare la loro valutazione. Contestare la “tecnica redazionale” non è un motivo valido di ricorso, a meno che tale tecnica non si traduca in un’assoluta carenza o in una manifesta illogicità della motivazione, circostanze non ravvisate nel caso di specie. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione si conclude con una condanna severa per il ricorrente: oltre al pagamento delle spese processuali, è stato condannato a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione non è solo una conseguenza economica, ma serve anche da deterrente contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
L’implicazione pratica di questa ordinanza è un chiaro monito per gli operatori del diritto: le impugnazioni, specialmente in Cassazione, richiedono un’estrema cura e specificità. È essenziale abbandonare le critiche vaghe e concentrarsi su argomentazioni giuridiche solide e puntuali. In caso contrario, il risultato non sarà solo la sconfitta processuale, ma anche un significativo onere economico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua genericità, in quanto si limitava a contestare la tecnica redazionale della motivazione della sentenza d’appello senza sollevare specifiche questioni di diritto.
Cosa contestava principalmente il ricorrente?
Il ricorrente contestava il trattamento sanzionatorio, ma lo faceva attraverso una critica generica alla motivazione della sentenza di secondo grado, che la Cassazione ha ritenuto a sua volta un motivo di appello estremamente vago.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4037 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4037 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME CODICE_FISCALE nato il 05/07/1992
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso.
Rilevato che gli stessi sono viziati da genericità, limitandosi a contestare la tecnica redazionale della motivazione della sentenza di appello, la quale ha risposto puntualmente all’unico motivo di appello – anch’esso estremamente generico – sul trattamento sanzionatorio.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/10/2024.