Ricorso Generico: La Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
Presentare un ricorso generico in Cassazione è una strategia destinata al fallimento. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: l’impugnazione deve contenere una critica specifica e argomentata della decisione contestata, altrimenti è destinata a essere dichiarata inammissibile. Analizziamo insieme questo caso per comprendere perché la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello per determinati delitti, ha proposto ricorso per cassazione. L’atto di impugnazione si basava su un unico motivo: il vizio di motivazione della sentenza di secondo grado, ai sensi dell’articolo 606, lettera e), del codice di procedura penale. Tuttavia, il ricorrente si è limitato a enunciare il vizio in termini astratti, senza entrare nel merito delle argomentazioni della Corte territoriale.
In sostanza, il ricorso contestava la decisione impugnata definendola erronea, ma non spiegava in che punto e per quale ragione la motivazione fosse da considerarsi mancante, contraddittoria o manifestamente illogica. Mancava un confronto effettivo e puntuale con la sentenza d’appello, rendendo l’impugnazione una mera manifestazione di dissenso.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione non ha avuto dubbi nel dichiarare il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato come l’atto presentato fosse ‘del tutto generico ed aspecifico’. Per essere valido, un ricorso deve contenere elementi di fatto e di diritto chiari e logicamente articolati, capaci di instaurare un vero contraddittorio con la decisione impugnata. Limitarsi a definire ‘apoditticamente erronea’ la sentenza d’appello, senza fornire alcun elemento di critica reale, non è sufficiente.
Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver promosso un’impugnazione palesemente infondata.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del sistema delle impugnazioni. Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della motivazione della sentenza. Per questo motivo, chi impugna ha l’onere di indicare con precisione le parti della decisione che contesta e le ragioni giuridiche di tale contestazione.
Un ricorso generico come quello in esame elude questo onere. Non permette alla Corte di Cassazione di comprendere dove risieda il presunto errore del giudice di merito. Invocare il vizio di motivazione senza specificare se essa sia ‘mancante, contraddittoria o manifestamente illogica’ e senza indicare i passaggi testuali incriminati, trasforma l’impugnazione in un atto puramente dilatorio e sterile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per la difesa tecnica. La redazione di un ricorso per cassazione richiede rigore, precisione e una profonda analisi della sentenza che si intende impugnare. Non basta dissentire dalla conclusione del giudice; è necessario smontare analiticamente il suo percorso argomentativo, evidenziandone le falle. L’esito di un ricorso generico è segnato: l’inammissibilità e la condanna a spese e sanzioni. Una corretta tecnica di redazione degli atti processuali non è solo una questione di forma, ma la sostanza stessa del diritto di difesa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘generico ed aspecifico’. L’appellante ha invocato il vizio di motivazione senza specificare in che modo la sentenza impugnata fosse mancante, contraddittoria o illogica, e senza fornire elementi di critica concreta.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ in questo contesto?
Significa che l’atto di impugnazione si è limitato a contestare la decisione della Corte di Appello in modo astratto e dogmatico (‘apoditticamente erronea’), senza sviluppare un confronto critico e argomentato con le ragioni esposte nella sentenza.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41426 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41426 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 16105/2025
CC – 18/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 22/01/2025 della Corte d’appello di Caltanissetta dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso proposto, con il quale si richiama il vizio della motivazione quanto al parametro di cui all’art. 606, lett. e) cod. proc. pen., senza specificare tuttavia in che modo (mancante, contraddittoria o manifestamente illogica) si ritenga viziata la motivazione resa in tema di affermazione della responsabilità per i delitti ascritti, oltre che invocare contestualmente una violazione di legge non specificata pur richiamando il parametro di cui all’art. 606, lett. e) cod, proc. pen., Ł del tutto generico ed aspecifico, in mancanza di qualsiasi sia pur minimo elemento in diritto e in fatto, chiaro e logicamente articolato, da poter ritenere ricorrente un effettivo confronto con la decisione impugnata, essendosi il ricorrente limitato a contestare la decisione della Corte di appello, ritenuta apoditticamente erronea senza apportare alcun effettivo elemento di reale critica;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 18/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME