Ricorso Generico: La Cassazione chiarisce i requisiti di ammissibilità
Quando si impugna una sentenza, non basta esprimere un generico dissenso. È necessario formulare critiche precise e circostanziate. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con una recente ordinanza, dichiarando inammissibile un ricorso generico e condannando il proponente al pagamento delle spese. Questa decisione sottolinea l’importanza di rispettare i requisiti formali previsti dal codice di procedura penale per poter accedere a un nuovo grado di giudizio.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Taranto. L’imputato, tramite il proprio difensore, aveva proposto ricorso per Cassazione, contestando la motivazione della sentenza di secondo grado in relazione all’affermazione della sua responsabilità penale. L’obiettivo era ottenere un annullamento della condanna, sostenendo che la Corte d’Appello avesse commesso degli errori nella valutazione dei fatti e nell’applicazione del diritto.
La Decisione della Corte e l’Importanza dei Motivi Specifici
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte ha stabilito che i motivi presentati erano del tutto generici e privi dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Tale norma impone al ricorrente di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In altre parole, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia, ma è obbligatorio spiegare perché la sentenza impugnata è errata, indicando con precisione i passaggi della motivazione che si contestano e le norme che si ritengono violate.
Le Motivazioni della Decisione
Secondo la Suprema Corte, la sentenza della Corte d’Appello presentava una motivazione esente da vizi logici e giuridici. A fronte di ciò, il ricorrente si era limitato a formulare censure vaghe, senza individuare i rilievi specifici e gli elementi concreti su cui si basava la sua critica. Questo atteggiamento ha impedito alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio sindacato, poiché non erano state fornite le coordinate necessarie per valutare la fondatezza delle doglianze. Un ricorso generico, come quello in esame, non consente al giudice dell’impugnazione di comprendere quali siano i punti della decisione che si intendono contestare e per quali ragioni. Di conseguenza, l’unica via percorribile è stata la dichiarazione di inammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche per l’Imputato
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna emessa dalla Corte d’Appello è divenuta definitiva, non potendo essere riesaminata nel merito. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore e specificità. Un ricorso generico non solo è inefficace, ma espone anche a sanzioni economiche, confermando che il diritto di impugnazione deve essere esercitato con la dovuta diligenza tecnica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto del tutto generico e privo dei requisiti specifici richiesti dall’art. 581 del codice di procedura penale. Non indicava in modo chiaro gli elementi su cui si basava la censura alla sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ in questo contesto?
Per ‘ricorso generico’ si intende un’impugnazione che contesta una sentenza con critiche vaghe e non specifiche, senza individuare con precisione i presunti vizi logici o giuridici della motivazione del giudice, impedendo così alla Corte di esercitare il proprio controllo.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39851 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39851 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST, pii TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il viz di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputat sono del tutto generici perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, co lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sen impugnata esente da vizi logici e giuridici rispetto alla pronuncia di pe responsabilità del ricorrente (si veda, in particolare, pag. 4), non indica elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacat rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 8 ottobre 2024
Il Cofisiglier estensore