Ricorso generico inammissibile: la guida completa
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti di forma e sostanza previsti dalla legge. Tra questi, il principio di specificità dei motivi è cruciale. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre l’occasione per analizzare le conseguenze di un ricorso generico inammissibile, un errore che può costare non solo la causa, ma anche una condanna pecuniaria. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.
Il caso in esame: un appello senza novità
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente, nel contestare la decisione dei giudici di secondo grado, si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni e le medesime ragioni che erano già state discusse e ritenute infondate nel precedente giudizio. In sostanza, il suo atto di impugnazione non conteneva alcun elemento di novità né una critica mirata alle specifiche motivazioni addotte dalla Corte d’Appello per confermare la sua responsabilità.
La mancanza di correlazione
Il problema principale evidenziato dalla Cassazione è stata la totale assenza di correlazione tra i motivi del ricorso e le argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte d’Appello, infatti, aveva sviluppato un proprio percorso motivazionale, arricchendo e approfondendo le ragioni già espresse dal giudice di primo grado. Il ricorrente, ignorando questo sviluppo, ha presentato un atto che appariva come una copia del precedente, rendendolo di fatto inefficace.
La decisione della Cassazione sul ricorso generico inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sull’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che sanziona con l’inammissibilità i ricorsi privi dei requisiti di specificità. Secondo gli Ermellini, un ricorso che non si confronta criticamente con la decisione che intende contestare, ma si limita a ripetere doglianze già esaminate, è da considerarsi generico e, quindi, non meritevole di essere esaminato nel merito.
Le motivazioni: perché la specificità è fondamentale
La motivazione della Corte è chiara e didattica. L’impugnazione non è una semplice richiesta di un nuovo giudizio, ma un atto di critica vincolata. Chi ricorre ha l’onere di individuare con precisione i punti della sentenza che ritiene errati e di spiegare perché, sulla base di argomenti di diritto o di vizi logici. Riproporre le stesse difese senza ‘attaccare’ il ragionamento specifico del giudice d’appello trasforma il ricorso in un atto sterile. La mancanza di specificità, si desume dalla decisione, rende l’impugnazione non un dialogo processuale, ma un monologo fine a se stesso, incapace di innescare il riesame da parte del giudice superiore. Per questo motivo, la legge ne prevede la sanzione più drastica: l’inammissibilità.
Le conclusioni: le conseguenze pratiche di un ricorso inammissibile
Le implicazioni di questa decisione sono estremamente pratiche. Un ricorso generico inammissibile non viene semplicemente respinto. L’ordinanza, infatti, non solo ha chiuso definitivamente la porta a un esame del merito della questione, ma ha anche condannato il ricorrente a due pagamenti: quello delle spese processuali del giudizio di Cassazione e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La lezione è inequivocabile: la redazione di un atto di impugnazione deve essere un lavoro di precisione chirurgica, focalizzato sulle motivazioni della sentenza da contestare, pena l’immediata e costosa chiusura del procedimento.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando si limita a riproporre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi criticamente con le specifiche motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
Qual è la conseguenza principale di un ricorso generico inammissibile?
La conseguenza principale è la dichiarazione di inammissibilità, che impedisce al giudice di esaminare il merito della questione. A ciò si aggiunge, di norma, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende è una sanzione pecuniaria prevista dalla legge in caso di inammissibilità del ricorso. Serve a sanzionare l’abuso dello strumento processuale e a disincentivare la presentazione di impugnazioni prive dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32800 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32800 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso e la memoria (tardiva) di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità a causa dell’erronea applicazione della legge penale, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata, che ha svolto osservazioni ed argomentazioni ulteriori rispetto a quelle rilevate dal primo giudice (si vedano pagine da 5 a 7 della sentenza) e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.