Ricorso Generico Inammissibile: La Guida Completa alla Decisione della Cassazione
Quando un ricorso in Cassazione si trasforma in un mero esercizio di stile, senza affrontare criticamente la sentenza impugnata, il suo destino è segnato. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso generico inammissibile non ha spazio nel nostro ordinamento. Questa decisione sottolinea l’importanza di presentare motivi di ricorso specifici e pertinenti, anziché limitarsi a una semplice riproposizione delle argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti.
I Fatti alla Base del Giudizio
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto responsabile di un reato dopo essere stato sorpreso a caricare attrezzi e pneumatici su un’autovettura. La particolarità della vicenda risiedeva nel fatto che la refurtiva era stata precedentemente nascosta tra la vegetazione circostante e recuperata dallo stesso ricorrente.
La difesa aveva contestato la correttezza della motivazione della sentenza di secondo grado, ma senza introdurre nuovi elementi di critica.
Il Principio del Ricorso Generico Inammissibile in Cassazione
La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti nel merito. Il suo compito è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Per questo motivo, un ricorso deve contenere una critica argomentata e specifica rivolta contro le ragioni della decisione che si contesta.
Quando un ricorso si limita a una ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già presentati in appello, e puntualmente disattesi dal giudice precedente, esso perde la sua funzione tipica. Diventa un atto ‘apparente’, non specifico, che non consente alla Suprema Corte di esercitare il proprio controllo di legittimità. Questo comportamento processuale porta a una dichiarazione di ricorso generico inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
Nell’ordinanza in esame, la Settima Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio sulla base di questi principi. I giudici hanno osservato che i motivi proposti dall’imputato erano una mera riproposizione di quelli già dedotti in appello. La Corte di merito aveva fornito una risposta puntuale e logica, basando la sua decisione non solo sulla denuncia della persona offesa, ma su ‘plurimi elementi anche esterni’.
La Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse chiarito in modo esaustivo la dinamica dei fatti, sottolineando che l’imputato era stato colto mentre caricava la merce, recuperata da un nascondiglio nella vegetazione. Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorrente avrebbe dovuto sollevare critiche specifiche e mirate, cosa che non è avvenuta. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato privo della specificità richiesta dalla legge.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione ha comportato due conseguenze significative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione non ha solo una funzione punitiva, ma anche dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Questa ordinanza è un monito per chi intende adire la Suprema Corte: l’impugnazione deve essere un atto tecnico, preciso e argomentato. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso con la decisione precedente, ma è necessario individuare e dimostrare i vizi di legittimità che la inficiano. In caso contrario, il risultato sarà una declaratoria di inammissibilità con l’inevitabile aggravio di spese.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché considerato una ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già presentati e respinti nel giudizio d’appello, risultando quindi privo della specificità richiesta dalla legge.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘non specifici ma soltanto apparenti’?
Significa che le argomentazioni presentate non costituiscono una vera e propria critica argomentata contro la sentenza impugnata, ma si limitano a ripetere doglianze generiche senza individuare vizi di legittimità specifici.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4966 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4966 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAGLIARI il 20/03/1989
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
invero dalla lettura delle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata risulta che la Corte d’appello ha ritenuto sulla base di plurimi elementi anche esterni alla denuncia della persona offesa sussistere il delitto presupposto;
peraltro i giudici del merito hanno chiarito che il ricorrente era stato sorpreso a caricare gli attrezzi e gli pneumatici nella macchina guidata da COGNOME quando si trovavano nelle vicinanze del magazzino aggiungendo che le cose erano nascoste nella vegetazione da dove erano state – alla luce della distanza in cui si trovava l’autovettura – recuperate dal ricorrente;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024
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Il Consigliere estensore
La Presidente