Ricorso Generico: La Cassazione Spiega i Requisiti di Ammissibilità
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità del ricorso per Cassazione, sanzionando duramente la presentazione di un ricorso generico. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità di un’impugnazione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: l’appello in Cassazione non è una mera formalità, ma un atto che richiede specificità e rigore argomentativo.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Venezia. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, contestando la decisione dei giudici di secondo grado. Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato oggetto di un’attenta valutazione da parte della Suprema Corte, che ne ha esaminato la struttura e il contenuto prima ancora di entrare nel merito delle questioni sollevate.
La Valutazione del Ricorso Generico da Parte della Corte
La Corte ha immediatamente rilevato la criticità principale dell’atto: le ragioni di doglianza erano state formulate in termini “del tutto aspecifici”. In pratica, il ricorso conteneva censure “assolutamente generiche” riguardo a una presunta mancanza di motivazione nella sentenza impugnata, senza però indicare con precisione quali fossero i vizi logici o giuridici commessi dalla Corte d’Appello.
Secondo i giudici di legittimità, un ricorso generico come quello presentato non assolve alla sua funzione. Invece di contestare punti specifici della sentenza di secondo grado, l’atto si limitava a lamentele vaghe circa la possibile esistenza di cause di proscioglimento. Questo approccio viola palesemente quanto prescritto dagli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale, che impongono all’appellante di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione di inammissibilità evidenziando il contrasto tra la solidità della sentenza impugnata e la vacuità del ricorso. La decisione della Corte d’Appello, infatti, era sostenuta da un “conferente apparato argomentativo, esente da vizi logici”. Al contrario, il ricorso mancava di qualsiasi “confronto con le adeguate giustificazioni” fornite dai giudici di merito a sostegno dell’affermazione di responsabilità penale e della pena inflitta.
In sostanza, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia; è necessario dimostrare, punto per punto, dove e perché la decisione precedente ha sbagliato. L’assenza di questo confronto critico e specifico rende il ricorso un atto sterile, incapace di innescare una revisione legittima da parte della Corte Suprema. Pertanto, il ricorso è stato ritenuto non meritevole di essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Conseguenze Economiche
La conclusione della Corte è stata inevitabile: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa declaratoria comporta due conseguenze significative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Quest’ultima sanzione ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o redatti senza il necessario rigore tecnico, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione serve quindi come monito: la via della Cassazione è percorribile solo attraverso argomentazioni serie, specifiche e pertinenti.
Perché un ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le ragioni presentate erano del tutto generiche e aspecifiche, senza un confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata, violando così i requisiti di specificità richiesti dalla legge.
Quali sono i requisiti fondamentali per un ricorso in Cassazione?
Secondo gli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale, i motivi del ricorso devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Un ricorso non può limitarsi a censure generiche.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione volta a disincentivare impugnazioni superficiali o dilatorie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38737 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38737 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
GLYPH
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
HOMPit
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME. Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata circa la ricorrenza di eventuali cause d’immediato proscioglimento dell’imputato.
Considerato che, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, la sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argomentativo, esente da vizi logici e convergente con quello del Tribunale circa la penale responsabilità dell’imputato in relazione al fatto allo stesso ascritto.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell’affermazione di responsabilità dell’imputato e del trattamento sanzionatorio adottato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore