Ricorso Generico in Cassazione: Analisi di una Dichiarazione di Inammissibilità
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede un’attenzione scrupolosa ai requisiti di forma e di sostanza previsti dalla legge. Un errore comune, spesso fatale per l’esito del giudizio, è la presentazione di un ricorso generico. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito la sua posizione rigorosa su questo punto, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il ricorrente a pesanti conseguenze economiche. Analizziamo insieme la decisione per capire le ragioni e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa contestava sia la ricostruzione dei fatti che aveva portato alla condanna, ritenendola infondata, sia l’adeguatezza del trattamento sanzionatorio applicato. Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avevano valutato correttamente le prove, in particolare l’attendibilità delle testimonianze degli agenti operanti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate, poiché ha ritenuto che i motivi del ricorso fossero viziati da una genericità tale da impedirne l’esame. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso Generico è Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su principi consolidati della procedura penale. In primo luogo, ha osservato che la sentenza della Corte d’Appello aveva fornito una motivazione ‘puntuale e dettagliata’ sia sulla ricostruzione dei fatti, basata sull’attendibilità delle dichiarazioni degli agenti, sia sulla determinazione della pena, giustificata dal ‘giudizio negativo sulla personalità dell’imputato gravato da precedenti penali’.
Il problema principale del ricorso era la sua natura meramente ripetitiva. La difesa, infatti, si era limitata a ‘riproporre le medesime questioni’ già affrontate e risolte in modo approfondito nel giudizio d’appello. Questo approccio è inammissibile in sede di legittimità. La Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado di giudizio’ dove si possono rivalutare i fatti o le prove; il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Un ricorso generico, come quello in esame, manca di un ‘confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito’. In altre parole, non è sufficiente lamentarsi della decisione, ma è necessario indicare in modo specifico quali punti della motivazione sarebbero errati dal punto di vista logico o giuridico. Quando un ricorso si limita a denunciare ‘solo apparentemente un errore logico o giuridico’, ma in realtà chiede una nuova e diversa valutazione dei fatti, invade un campo precluso alla Suprema Corte. Questo principio è stato confermato da precedenti sentenze, come la n. 44882 del 2014, citata nell’ordinanza.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Monito per i Ricorrenti
Questa ordinanza serve da importante monito: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a ricorsi che presentano vizi specifici di legittimità. La semplice riproposizione di argomenti di merito, già ampiamente discussi e respinti nei gradi precedenti, non solo è destinata all’insuccesso, ma comporta anche significative conseguenze economiche.
La condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 c.p.p. non è una mera formalità, ma una misura volta a scoraggiare ricorsi dilatori o palesemente infondati. Per gli avvocati e i loro assistiti, la lezione è chiara: prima di impugnare una sentenza in Cassazione, è fondamentale condurre un’analisi critica e rigorosa della motivazione, identificando vizi specifici e non limitandosi a contestare genericamente l’esito del giudizio.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ secondo la Corte di Cassazione?
Si intende un ricorso che non presenta critiche specifiche e argomentate contro la motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse questioni già decise nei gradi di merito o a contestare in modo generico la valutazione dei fatti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è determinato dalla Corte.
La Corte di Cassazione può riesaminare l’attendibilità delle testimonianze?
No, la Corte di Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non può riesaminare nel merito le prove, come l’attendibilità di un testimone. Il suo compito è verificare che la valutazione fatta dal giudice di merito (come la Corte d’Appello) sia logica, coerente e priva di vizi giuridici, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11272 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11272 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a ROSSANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n
‘4
Ritenuto che i motivi dedotti sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all’accertamento delle condotte di reato ascritte al ricorrente, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Catanzaro, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sull’attendibilità delle ricostruzione dei fatti da parte degli agenti operanti in punto di carattere violento ed oppositivo della condotta ed in merito al trattamento sanzionatorio in considerazione del giudizio negativo sulla personalità dell’imputato gravato da precedenti penali ;
ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 260608);
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 300000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 16 febbraio 2024
Il Consig ere estensore
Il Pyesidente