Ricorso Generico: La Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
Presentare un’impugnazione in Cassazione richiede non solo la conoscenza del diritto, ma anche un rigore formale imprescindibile. Un ricorso generico, ovvero privo di motivi specifici e dettagliati, è destinato a essere dichiarato inammissibile, senza nemmeno entrare nel merito della questione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce questo principio fondamentale, offrendo un chiaro monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione conformi ai requisiti di legge.
Il Caso: Un Tentativo di Riqualificazione del Reato
Due soggetti, condannati dalla Corte d’Appello di Bari, proponevano ricorso per Cassazione. La loro difesa si basava su un unico motivo: la richiesta di una diversa qualificazione giuridica del fatto. Sostenevano che alcuni elementi, come il modesto valore dei beni e le loro personalità, avrebbero dovuto indurre i giudici a considerare la casualità del possesso o, in alternativa, a ritenerli autori del reato presupposto, modificando così l’imputazione originaria.
In sostanza, gli imputati non contestavano i fatti in sé, ma l’interpretazione giuridica che ne era stata data nei precedenti gradi di giudizio, auspicando un inquadramento normativo più favorevole.
La Decisione sul Ricorso Generico
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto categoricamente le argomentazioni dei ricorrenti. Ha dichiarato i ricorsi inammissibili, non perché le tesi difensive fossero infondate nel merito, ma perché il modo in cui erano state presentate le rendeva proceduralmente inaccettabili. La Corte ha ritenuto il motivo d’impugnazione vago e indeterminato, quindi un ricorso generico.
Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Carenza dei Requisiti di Legge
La decisione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale, sancito dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che la sentenza d’appello aveva fornito una motivazione logicamente e giuridicamente corretta riguardo alla qualificazione del reato. A fronte di ciò, la difesa si era limitata a una deduzione generica, senza indicare gli elementi concreti su cui si basava la censura. Non è stato spiegato quali specifici passaggi della motivazione della Corte d’Appello fossero errati, né sono stati forniti elementi precisi a sostegno della tesi alternativa. Questa indeterminatezza ha impedito al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nell’Impugnazione
L’ordinanza in commento è un’importante lezione pratica. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione di doglianze generiche. Deve essere, invece, una critica puntuale e argomentata della decisione impugnata, capace di evidenziare vizi logici o giuridici specifici. Chi intende impugnare una sentenza deve articolare le proprie censure in modo chiaro e dettagliato, fornendo alla Corte tutti gli elementi necessari per una valutazione. In mancanza di tale specificità, il ricorso è destinato all’inammissibilità, con la conseguenza non solo di vedere confermata la condanna, ma anche di essere gravati da ulteriori spese e sanzioni pecuniarie.
Perché un ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato. Non indicava specificamente gli elementi di fatto e le ragioni di diritto a sostegno della richiesta, come prescritto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che la censura formulata contro la sentenza impugnata è vaga e non permette al giudice di individuare con precisione i punti della decisione che si contestano e le ragioni della contestazione. Nel caso di specie, la difesa non ha indicato gli elementi specifici su cui si basava la richiesta di diversa qualificazione giuridica del fatto.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Inoltre, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45441 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45441 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME e di NOME;
rilevato che con un unico motivo d’impugnazione i ricorrenti sostengono che gli elementi fattuali avrebbero dovuto indurre i giudici a una diversa qualificazione giuridica del fatto, avendo riguardo al modesto valore e alla personalità degli imputati, che doveva far ritenere la casualità del possesso dei beni o, comunque, che gli imputati potessero essere gli autori del reato presupposto;
considerato che il motivo è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente e giuridicamente corretta in punto di qualificazione giuridica del fatto (si veda pagina 7), la deduzione difensiva non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Roma, 24/09/2024