Ricorso Generico: Quando l’Impugnazione è Inefficace secondo la Cassazione
Presentare un ricorso contro una sentenza di condanna è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise per essere efficace. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza di formulare un’impugnazione specifica e dettagliata, pena la dichiarazione di inammissibilità. La pronuncia in esame analizza proprio un caso di ricorso generico, chiarendo perché un atto d’appello vago e non argomentato non possa essere esaminato nel merito.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione. L’obiettivo era contestare la valutazione dei giudici di secondo grado in merito alla sua responsabilità penale. Tuttavia, il ricorso si basava su un unico motivo, incentrato su un presunto vizio di motivazione della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi non sono entrati nel merito della questione, ovvero non hanno valutato se la condanna fosse giusta o sbagliata. La loro attenzione si è concentrata esclusivamente sulla modalità con cui il ricorso era stato redatto. La Corte ha stabilito che l’atto era del tutto generico e, come tale, non rispettava i requisiti minimi previsti dal codice di procedura penale.
Le Motivazioni: Il Principio del Ricorso Generico
La ragione principale della decisione risiede nella violazione dell’art. 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, tra le altre cose, l’enunciazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, la difesa si era limitata a denunciare un vizio di motivazione in modo vago, senza indicare quali fossero gli elementi specifici della sentenza di appello ritenuti illogici o carenti.
La Cassazione ha sottolineato che, a fronte di una motivazione ‘adeguata e congrua’ da parte della Corte d’Appello, il ricorrente aveva il dovere di formulare una censura precisa. Un ricorso generico non permette al giudice dell’impugnazione di comprendere quali siano i punti della decisione che si intendono contestare. Di conseguenza, il giudice non è messo nelle condizioni di esercitare il proprio ruolo di controllo sulla legittimità della sentenza.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità di un ricorso ha conseguenze molto concrete e negative per chi lo propone. In primo luogo, la sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere contestata. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Infine, come avvenuto in questo caso, viene inflitta una sanzione pecuniaria (nella fattispecie, 3.000 euro) da versare alla Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: non basta lamentare un’ingiustizia, ma è necessario argomentare in modo specifico e puntuale le proprie ragioni, confrontandosi criticamente con la motivazione del provvedimento che si intende impugnare. Un ricorso non può essere una semplice espressione di dissenso, ma deve costituire un’analisi tecnica e argomentata che metta in luce le presunte violazioni di legge o i vizi logici della decisione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché lo ha ritenuto ‘del tutto generico’, ovvero privo dei requisiti specifici di motivazione richiesti dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ in questo contesto?
Significa che l’atto di impugnazione non indicava in modo chiaro e specifico gli elementi della sentenza di appello che venivano criticati. Si limitava a lamentare un vizio di motivazione senza spiegare perché la motivazione della Corte d’Appello fosse inadeguata o illogica, impedendo così al giudice di individuare i punti oggetto del riesame.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6874 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6874 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME RAGIONE_SOCIALE nato il 16/02/1971
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, è del tutto generico poiché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimento, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 14 gennaio 2025
Il Co sigli re estensore
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Il Presidente