Inammissibilità del Ricorso Generico: La Guida Pratica della Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e specificità. Non basta elencare presunti errori, ma è necessario argomentare punto per punto perché la decisione precedente sia sbagliata. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce con forza questo principio, dichiarando l’ inammissibilità di un ricorso generico e condannando il ricorrente a pagarne le conseguenze. Questo caso offre una lezione fondamentale sull’importanza della tecnica redazionale negli atti giudiziari.
Il Caso in Esame
Un individuo, a seguito di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia, ha proposto ricorso per Cassazione. I motivi addotti erano diversi: violazione di legge, carenza e illogicità della motivazione, erronea qualificazione del fatto e valutazione del trattamento sanzionatorio. In sintesi, il ricorrente ha contestato la decisione su più fronti, sperando in un suo annullamento.
Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato. La Suprema Corte, dopo aver esaminato gli atti, ha ritenuto l’impugnazione non meritevole di essere discussa nel merito.
Il Principio sull’Inammissibilità del Ricorso Generico
La Cassazione ha stabilito che il ricorso era affetto da un vizio insanabile: la genericità. Secondo i giudici, i motivi presentati erano ‘meramente evocativi dei vizi enunciati’, ovvero si limitavano a citare le categorie di errore previste dalla legge senza sviluppare una critica concreta e mirata contro la sentenza della Corte d’Appello.
Perché un ricorso sia ammissibile, non è sufficiente lamentare una ‘violazione di legge’ o una ‘motivazione illogica’. È indispensabile che il ricorrente spieghi nel dettaglio dove e come la Corte d’Appello avrebbe sbagliato, mettendo in diretta correlazione i fatti di causa con le norme che si assumono violate. In assenza di questa ‘precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto’, il ricorso diventa un esercizio sterile, incapace di attivare il controllo di legittimità della Cassazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nel dettaglio, la Corte ha osservato che il ricorso era ‘privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata’. Questo significa che mancava un confronto critico con le argomentazioni dei giudici di secondo grado. Il ricorrente non ha spiegato perché la motivazione della sentenza d’appello fosse carente o illogica, né perché la qualificazione giuridica del fatto fosse errata. Si è limitato a enunciare i difetti, senza dimostrarli.
Citando un proprio precedente consolidato (Cass. Pen., Sez. 3, n. 16851/2010), la Corte ha ribadito che i motivi di ricorso devono contenere argomentazioni specifiche per essere presi in considerazione. In caso contrario, si determina l’ inammissibilità del ricorso generico.
La decisione, pertanto, è stata inevitabile: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata duplice. In primo luogo, la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La redazione di un ricorso per Cassazione è un’attività tecnica che non ammette superficialità. Ogni motivo deve essere sviluppato in modo analitico, puntuale e autosufficiente, dimostrando in modo chiaro e inequivocabile le ragioni per cui si chiede l’annullamento della decisione precedente. Un ricorso vago e generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche un ulteriore esborso economico per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. Mancava di una critica specifica e argomentata contro la decisione della Corte d’Appello, limitandosi a enunciare i vizi in modo astratto.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ in questo contesto?
Un ricorso è considerato generico quando non contiene una precisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che dovrebbero essere verificate, ma si limita a menzionare i vizi legali senza collegarli concretamente alla sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5087 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5087 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RONCO ALL’ADIGE il 10/04/1956
avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso, quanto a dedotta violazione di legge, carenza di motivazione ex art. 129 c d. proc. pen., illogicità della motivazione quanto.a trattamento sanzionatorio ed erronea qualificazione del fatto è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decision impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo dei vizi enunciati; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/01/2025