Ricorso generico: quando l’impugnazione viene dichiarata inammissibile
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per accedervi è necessario rispettare requisiti di forma e sostanza molto stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza del principio di specificità dei motivi. Un ricorso generico, ovvero un’impugnazione che non critica puntualmente le ragioni della decisione contestata, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento di spese e sanzioni. Analizziamo insieme questa decisione per capire come evitare questo errore procedurale.
I fatti del caso
Un soggetto condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi dell’impugnazione riguardavano principalmente il trattamento sanzionatorio, inclusa la valutazione della recidiva. Secondo la difesa, la pena inflitta era inadeguata e la recidiva era stata considerata in modo errato. Il ricorso, tuttavia, si limitava a enunciare questi vizi senza entrare nel merito delle argomentazioni che avevano portato i giudici d’appello a quella specifica determinazione della pena.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: non basta lamentare un vizio della sentenza, ma è indispensabile che l’atto di impugnazione si confronti direttamente con la motivazione del provvedimento che si intende contestare. In assenza di questo confronto critico, il ricorso perde la sua funzione e diventa, appunto, un ricorso generico e aspecifico.
Le motivazioni: perché un ricorso generico è inammissibile
La Corte ha spiegato che il motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio era “privo di effettiva censura” nei confronti della decisione impugnata. La Corte d’Appello, infatti, aveva fornito una motivazione chiara sulle ragioni che giustificavano la pena, spiegando perché le circostanze attenuanti erano state considerate equivalenti alla recidiva contestata e perché quest’ultima fosse indicativa di una maggiore capacità a delinquere del soggetto.
Il ricorrente, invece di contestare punto per punto queste argomentazioni, si era limitato a riproporre le sue doglianze in modo astratto. La Cassazione, citando un proprio precedente (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007), ha ribadito che un ricorso è inammissibile “se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione”. In altre parole, l’atto di appello non può ignorare le affermazioni del provvedimento che si sta censurando, altrimenti cade inevitabilmente nel vizio di aspecificità.
Conclusioni e implicazioni pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque si appresti a redigere un atto di impugnazione. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di difesa nel processo. Per avere una possibilità di successo, è fondamentale analizzare a fondo la motivazione della sentenza che si contesta e costruire un’argomentazione critica che ne smonti, logicamente e giuridicamente, le fondamenta. Un ricorso generico non solo è inutile ai fini della riforma della decisione, ma comporta anche conseguenze economiche negative per l’assistito, che viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto un ricorso generico, ovvero privo di censure specifiche e di un confronto diretto con le ragioni argomentate nella sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ in questo contesto?
Si intende un atto di impugnazione che non stabilisce una correlazione tra le motivazioni della decisione contestata e i motivi del ricorso stesso, limitandosi a enunciare un vizio senza criticare puntualmente il ragionamento del giudice precedente.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1449 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1449 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PENNE il 21/12/1973
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione n ordine é I trattamento sanzionatorio, compresa la ritenuta recidiva, risulta generico in qué rito privo c i effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso merament evocativo del vizio enunciato ed avendo dato conto la Corte di appello delle ragioni (he facevan ) ritenere adeguata la pena in concreto determinata (equivalenza delle circostanze at :enuanti co la contestata recidiva) e giuridicamente corretta la ritenuta recidiva in ragione el pale incremento della capacità a delinquere; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decision impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non pue ignorare I affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tri tante, Sez 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c )ndanna dE I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento lelle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/12/2024