Ricorso Generico: La Cassazione Spiega i Requisiti di Ammissibilità
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia o un errore generico. È fondamentale che i motivi di appello siano specifici, dettagliati e capaci di evidenziare con precisione i vizi della sentenza impugnata. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso generico sia destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze significative per il ricorrente. L’analisi di questa ordinanza è cruciale per comprendere i requisiti di specificità richiesti dalla procedura penale.
Il Fatto: Dalla Riforma in Appello al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che, in parziale riforma di una decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena per un imputato. Questa decisione era stata presa a seguito di una richiesta concorde delle parti, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulla recidiva contestata.
Nonostante l’accordo raggiunto in appello, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza. Il ricorso si basava su un unico motivo: una presunta “manifesta illogicità della motivazione”. Secondo la difesa, il percorso logico che aveva portato alla decisione presentava incertezze, lacune e contraddizioni, e il giudice non aveva risposto adeguatamente alle richieste formulate nei motivi d’appello.
L’Importanza della Specificità nel Ricorso Generico
Il punto centrale della questione giuridica non riguarda il merito della colpevolezza dell’imputato, ma un aspetto puramente processuale: la specificità dei motivi di ricorso. La legge richiede che chi impugna una sentenza non si limiti a una critica vaga, ma individui con precisione i punti della decisione che ritiene errati e spieghi chiaramente le ragioni giuridiche della sua contestazione. Un ricorso generico, che si limita a denunciare vizi senza identificarli puntualmente, impedisce alla Corte di Cassazione di svolgere il proprio ruolo di giudice di legittimità, ovvero di controllore della corretta applicazione della legge.
La Decisione della Corte: Inammissibilità per Genericità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’unica, lapidaria constatazione: la totale genericità del motivo presentato. Il ricorrente aveva parlato di “passaggi logici incerti”, “lacune” e “contraddizioni”, ma non aveva mai specificato quali fossero.
In altre parole, la difesa non aveva indicato:
1. Quali specifici passaggi della motivazione della Corte d’Appello fossero illogici.
2. Quali punti della sentenza fossero caratterizzati da vuoti argomentativi o contraddizioni.
3. Quali richieste, formulate nell’atto di appello, non avessero ricevuto un’adeguata risposta.
Questa mancanza di precisione ha reso impossibile per la Suprema Corte valutare la fondatezza delle critiche, portando inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità.
Le motivazioni
Nelle sue motivazioni, la Corte ha sottolineato che un ricorso è “del tutto generico” quando non permette di comprendere quali siano le critiche concrete mosse al provvedimento impugnato. Non basta affermare l’esistenza di un vizio; è onere del ricorrente dimostrarlo, mettendo la Corte in condizione di verificare l’errore denunciato. Citare genericamente l’illogicità della motivazione, senza collegarla a elementi specifici della sentenza, equivale a non presentare un vero e proprio motivo di impugnazione. La Corte ha quindi applicato il principio consolidato secondo cui la genericità dei motivi è causa di inammissibilità del ricorso.
Le conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono rilevanti. Per i difensori, emerge con forza la necessità di redigere atti di impugnazione estremamente precisi e dettagliati, evitando formule di stile o critiche generiche. Per l’imputato, le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono solo la conferma della condanna, ma anche un aggravio economico. Come stabilito dalla Corte, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in base a una sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000), non essendoci prove che il ricorso sia stato presentato senza colpa, l’imputato è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Questa sanzione serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o puramente dilatori.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto del tutto generico. Il ricorrente non ha specificato quali fossero i passaggi logici della sentenza impugnata definiti come incerti, né ha indicato i punti della motivazione caratterizzati da lacune e contraddizioni.
Cosa deve fare un ricorrente per evitare una dichiarazione di genericità del ricorso?
Per evitare la genericità, il ricorrente deve precisare in modo puntuale quali sono i passaggi logici contestati, i punti deboli o contraddittori della motivazione e indicare esattamente a quali motivi di appello il giudice non ha fornito un’adeguata risposta.
Quali sono le conseguenze economiche per la presentazione di un ricorso inammissibile in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, poiché si è ritenuto che il ricorso sia stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1117 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 2 Num. 1117 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIORGIO A CREMANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito “de plano”;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza resa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. in data 13 febbraio 2025 la Corte d’Appello di Napoli, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, in parziale riforma della sentenza emessa in data 22 settembre 2022 dal Tribunale di Napoli, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata recidiva, rideterminava la pena inflitta all’imputato COGNOME NOME.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione, l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva manifesta illogicità della motivazione, assumendo in particolare che il processo di formazione del giudicato risultava incerto in relazione a diversi passaggi logici e che la motivazione della sentenza presentava molteplici punti caratterizzati da lacune e contraddizioni, non avendo il giudice del merito argomentato adeguatamente
in relazione al mancato accoglimento delle richieste formulate con i motivi di appello.
il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico, non avendo il ricorrente precisato quali fossero i passaggi logici definiti come incerti e i punti della motivazione caratterizzati da lacune e contraddizioni, e neppure gli esatti termini nei quali si sarebbe risolta la mancanza di un’adeguata risposta ai motivi dedotti con l’atto di appello.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21/10/2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente