Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità e Condanna alle Spese
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede rigore e specificità. Un ricorso generico, privo di critiche mirate e argomentate, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce questo principio fondamentale della procedura penale, offrendo spunti essenziali per comprendere i requisiti di un’impugnazione efficace.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto in abitazione. La decisione, emessa in primo grado, è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello. Non ritenendosi soddisfatto dell’esito, l’imputato ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze all’ultimo grado di giudizio. Nel suo atto, lamentava un’erronea applicazione della legge penale e un vizio di motivazione da parte dei giudici di merito, sostenendo che non fossero stati adeguatamente accertati il nesso di causalità tra la sua condotta e il reato, né l’elemento soggettivo necessario per la condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione è stata netta e non ha lasciato spazio a interpretazioni: i motivi presentati dall’imputato non superavano la soglia minima di specificità richiesta dalla legge. Di conseguenza, la Corte non solo ha respinto il ricorso, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione sul carattere totalmente generico dei motivi di ricorso. Secondo i giudici supremi, le doglianze dell’imputato erano formulate in termini puramente “assertivi”, ovvero si limitavano a enunciare un disaccordo con la sentenza impugnata senza però sviluppare una critica specifica e pertinente. Il ricorso non correlava le presunte violazioni di legge al caso concreto, trasformandosi in una sterile affermazione di principio.
La giurisprudenza citata nell’ordinanza (come la sentenza Sez. 6, n. 8700 del 2013) è costante nel richiedere che i motivi di ricorso per Cassazione indichino in modo chiaro e preciso le parti del provvedimento impugnato e le ragioni giuridiche per cui si ritiene che siano errate. Un ricorso generico non consente alla Corte di svolgere la sua funzione, che non è quella di riesaminare i fatti, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
Inoltre, la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende è una conseguenza diretta prevista dall’art. 616 del codice di procedura penale quando l’inammissibilità è evidente. Come chiarito dalla Corte Costituzionale (sent. n. 186/2000), tale sanzione è giustificata dalla colpa del ricorrente nell’aver proposto un’impugnazione palesemente infondata, intasando inutilmente il sistema giudiziario.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio eccezionale contro errori di diritto o vizi logici macroscopici, non un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. La preparazione di un ricorso deve essere meticolosa. È indispensabile che l’atto individui con precisione i punti della sentenza che si contestano, li metta in relazione con le norme di legge che si assumono violate e sviluppi un’argomentazione logico-giuridica coerente. Qualsiasi approccio superficiale o generico non solo sarà infruttuoso, ma comporterà anche un aggravio di spese per il ricorrente, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore danno economico.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto del tutto generico. Le contestazioni sollevate erano meramente assertive e non correlate specificamente al caso di specie, mancando di una critica puntuale e argomentata alla sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa ravvisata nell’aver proposto un’impugnazione evidentemente inammissibile.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘assertivo’ e non ‘correlabile al caso di specie’?
Significa che il motivo si limita ad affermare una tesi (es. ‘manca il nesso causale’) senza dimostrare, attraverso un’analisi specifica degli atti processuali e della motivazione della sentenza, dove e perché il giudice di merito avrebbe sbagliato nel suo ragionamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28279 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28279 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SANT’AGATA DI MILITELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.12438/2024
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l’erron applicazione della legge penale e il vizio di motivazione posta alla base dell’affermazione responsabilità dell’imputato, avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto infondati i mot proposti con l’atto di appello senza aver cura di accertare il nesso di causalità e l’elemento soggett del reato, è del tutto generico poiché contiene la predetta allegazione in termini essertivi, correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. C cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dette prinnnende.
Cosi deciso il 25 giugno 2024.
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