Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40314 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40314 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in ordine all’art. 129 cod. pen., per non avere i giudici d merito pronunciato sentenza di proscioglimento nei confronti dell’odierno ricorrente, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo generico per indeterminatezza, perchè privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’ art. 581, comma 1, cod. proc. pen.;
che, infatti, a fronte della congrua e logica motivazione posta a base del provvedimento impugnato, l’odierno ricorrente non ha indicato con puntualità e concreta specificità gli elementi che sorreggono la censura formulata, così non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che, in proposito va ricordato che «la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena dì inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. perì.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degl elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 4 Novembre 2025.