Ricorso Generico: Quando l’Impugnazione è Inefficace secondo la Cassazione
Presentare un’impugnazione in ambito penale è un diritto fondamentale, ma deve rispettare precise regole formali per essere efficace. L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione chiarisce le gravi conseguenze di un ricorso generico, ovvero un atto che non specifica in modo chiaro e dettagliato i motivi di doglianza contro la sentenza impugnata. Vediamo nel dettaglio perché la specificità dei motivi è un requisito imprescindibile.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma. L’appellante contestava la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua dichiarazione di responsabilità. Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato sottoposto al vaglio della Suprema Corte di Cassazione per valutarne l’ammissibilità.
La Decisione della Corte: un Ricorso Generico è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un punto cruciale della procedura penale: i requisiti di forma e contenuto dell’atto di impugnazione, disciplinati dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Secondo i giudici, il ricorso presentato era affetto da indeterminatezza, configurandosi come un ricorso generico.
Le Motivazioni: La Mancanza dei Requisiti dell’Art. 581 c.p.p.
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che il ricorrente non aveva rispettato il dettato normativo. L’articolo 581 c.p.p. impone a chi impugna una sentenza di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, l’imputato si era limitato a contestare la motivazione della sentenza d’appello in modo vago, senza individuare i passaggi illogici o le carenze argomentative specifiche.
Questa genericità ha impedito alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio sindacato, poiché non erano stati forniti gli elementi necessari per comprendere quali fossero i rilievi concreti mossi alla decisione impugnata. Un ricorso generico non consente al giudice dell’impugnazione di individuare il ‘thema decidendum’, ovvero l’oggetto specifico su cui deve pronunciarsi, rendendo l’atto del tutto inefficace.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Sanzioni
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Oltre a precludere l’esame nel merito delle proprie ragioni, essa comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha inflitto al ricorrente il pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: il diritto di impugnazione deve essere esercitato con diligenza e perizia tecnica, formulando censure chiare e specifiche, pena la perdita della possibilità di far valere le proprie ragioni e l’imposizione di sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato, in quanto non rispettava i requisiti di specificità dei motivi previsti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ in questo contesto?
Significa che l’atto di impugnazione contestava la motivazione della sentenza in modo vago, senza indicare gli specifici elementi e passaggi logici che si intendevano censurare, impedendo così al giudice di individuare i rilievi mossi.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5994 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5994 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 05/02/1965
avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025
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