Ricorso Generico: La Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e coerenza con i gradi di giudizio precedenti. Un ricorso generico, ovvero un’impugnazione che manca di motivi specifici o che solleva questioni non pertinenti al tema deciso in appello, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 24024/2024, offre un chiaro esempio delle conseguenze di tale errore procedurale, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’imputato, attraverso il suo difensore, aveva impugnato la decisione di secondo grado, cercando di ottenere un annullamento della condanna. Tuttavia, l’oggetto del contendere presentava una criticità fondamentale che non è sfuggita all’analisi dei giudici di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 22 aprile 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle argomentazioni, fermandosi a una valutazione preliminare sulla correttezza formale e sostanziale dell’impugnazione. La conseguenza diretta di questa declaratoria, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: perché è un ricorso generico?
La motivazione alla base della decisione risiede nella “marcata genericità” del ricorso. I giudici hanno rilevato una palese contraddizione tra l’oggetto del giudizio d’appello e i motivi sollevati in Cassazione. In sede di appello, la discussione si era concentrata esclusivamente sul “trattamento sanzionatorio”, ovvero sulla quantificazione della pena da infliggere all’imputato, senza rimettere in discussione la sua colpevolezza. Al contrario, nel ricorso per cassazione, la difesa ha tentato di contestare il “giudizio di responsabilità”, cioè proprio l’accertamento della colpevolezza. Questa discrasia tra il tema devoluto in appello e quello proposto in Cassazione rende i motivi di ricorso non pertinenti e, di conseguenza, generici. La Corte Suprema ha quindi stabilito che non è possibile utilizzare il ricorso di legittimità per introdurre questioni che non sono state oggetto del precedente grado di giudizio.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’importanza della specificità dei motivi di impugnazione. Un ricorso generico non solo è inefficace ai fini della difesa, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche significative. La condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione alla Cassa delle ammende non è una mera formalità, ma una misura volta a sanzionare l’uso improprio dello strumento processuale e a scoraggiare impugnazioni dilatorie o prive di fondamento giuridico. Per gli operatori del diritto, questo provvedimento serve come monito a definire con estrema cura l’oggetto delle proprie impugnazioni, assicurando la coerenza tra i vari gradi di giudizio per evitare una declaratoria di inammissibilità.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene definito generico?
La Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile, il che significa che non esamina il caso nel merito. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso in questo caso è stato considerato un ricorso generico?
Il ricorso è stato ritenuto generico perché contestava il giudizio di responsabilità (la colpevolezza), mentre nel precedente grado di giudizio (la Corte d’Appello) la discussione si era limitata unicamente alla determinazione della pena (il trattamento sanzionatorio). I motivi non erano quindi pertinenti al tema trattato in appello.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la persona che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24024 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24024 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in termini di marcata genericità si contrasta · GLYPH giudizio di responsabilità malgrado in appello il tema devoluto afferisse unicamente a trattamento sanzionatorio;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro temila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 22 aprile 2024.