Ricorso Generico: La Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’Ordinanza n. 21296/2024, offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso generico, privo di critiche specifiche e puntuali alla sentenza impugnata, è destinato all’inammissibilità, con conseguenze economiche significative per chi lo presenta. Questo caso evidenzia l’importanza di una difesa tecnica accurata e ben argomentata nel processo penale.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. Il ricorrente aveva impugnato la decisione dei giudici di secondo grado, i quali avevano negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa lamentava questa mancata concessione, ma, come vedremo, le modalità con cui è stata sollevata la questione non hanno superato il vaglio della Suprema Corte.
La Decisione della Corte sul Ricorso Generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che il motivo di appello era affetto da palese genericità. Secondo la Corte, il ricorrente non ha instaurato un confronto critico ed effettivo con le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello, limitandosi a riproporre le proprie tesi in modo vago.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione sull’analisi della motivazione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva adeguatamente e logicamente spiegato le ragioni del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, basandosi su tre elementi chiave:
1. La gravità del fatto: Il reato commesso era stato ritenuto di particolare serietà.
2. I precedenti penali: Il ricorrente aveva già altre condanne a suo carico.
3. L’irrilevanza dell’invalidità fisica: La condizione di invalidità del soggetto è stata giudicata non influente ai fini della valutazione della sua pericolosità o del suo diritto a una pena più mite nel caso specifico.
Di fronte a questa motivazione strutturata, il ricorso si è dimostrato debole e inefficace. Non ha contestato punto per punto le valutazioni dei giudici di merito, risultando così un ricorso generico. La Cassazione ha sottolineato che l’assenza di un confronto effettivo con le argomentazioni della sentenza impugnata rende le valutazioni del giudice di merito insindacabili e comporta, di conseguenza, l’inammissibilità dell’impugnazione.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la Corte, applicando l’articolo 616 del codice di procedura penale, ha condannato il ricorrente a due pagamenti:
– Il pagamento delle spese processuali.
– Il versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza serve da monito: per avere una possibilità di successo in Cassazione, non è sufficiente lamentare un presunto torto, ma è indispensabile costruire un ricorso solido, che demolisca analiticamente le fondamenta logico-giuridiche della decisione che si intende impugnare.
Cosa si intende per ricorso generico?
Un ricorso viene definito generico quando non presenta critiche specifiche e dettagliate contro le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limita a contestazioni vaghe o alla semplice riproposizione di tesi già respinte.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Secondo l’art. 616 c.p.p., la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000 euro.
Perché la Corte non ha concesso le attenuanti generiche in questo caso?
La Corte d’Appello, con motivazione ritenuta congrua dalla Cassazione, ha negato le attenuanti generiche basandosi sulla gravità del fatto, sui precedenti penali del ricorrente e sull’assoluta irrilevanza della sua invalidità fisica ai fini della decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21296 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21296 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COMITO NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Torino, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rimarcando la gravità del fatto, i precedenti penali e l’assoluta irrilevanza della sua invalidità fisica;
ritenuto che l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l’inammissibilità del ricorso;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 17 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presiden