Ricorso generico: la Cassazione ribadisce l’inammissibilità
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un’importante lezione sulla corretta redazione degli atti di impugnazione. Un ricorso generico, ovvero un atto che non articola critiche precise e puntuali contro la decisione impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa pronuncia sottolinea l’importanza del principio di specificità dei motivi, un cardine fondamentale della procedura penale che garantisce l’efficienza e la serietà del processo.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando vizi di motivazione e violazione di legge da parte dei giudici di secondo grado. Tuttavia, come vedremo, la forma e la sostanza del ricorso non hanno superato il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
La Decisione della Corte: il Problema del Ricorso Generico
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione principale di questa decisione risiede nella natura stessa dell’atto di impugnazione, qualificato come ricorso generico. I giudici hanno osservato che l’atto era “privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata”, limitandosi a una “mera evocazione dei vizi apoditticamente enunciati”.
In altre parole, il ricorrente non ha sviluppato un’argomentazione critica e specifica, ma si è limitato a enunciare in modo astratto che la sentenza d’appello fosse viziata, senza spiegare perché e in quali punti. Questo approccio viola il principio di specificità, secondo cui l’impugnazione deve stabilire una correlazione diretta tra le ragioni esposte nella sentenza contestata e i motivi del ricorso.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nel motivare la propria decisione, la Corte ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale (citando, tra le altre, la sentenza n. 34270 del 2007), secondo cui un ricorso è inammissibile per genericità dei motivi quando manca qualsiasi indicazione della correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. L’atto di ricorso non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, altrimenti cade nel vizio di “aspecificità”.
Il ricorso, pertanto, non è stato considerato un valido strumento di critica, ma una formula sterile e astratta, incapace di innescare un reale controllo di legittimità sulla decisione della Corte d’Appello. La Suprema Corte, di conseguenza, ha ritenuto di non poter nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi approfondita e una critica puntuale della sentenza impugnata. Non è sufficiente elencare vizi generici, ma è necessario dimostrare, punto per punto, dove e perché il giudice di merito avrebbe errato. Per gli avvocati, ciò significa dedicare la massima attenzione alla stesura dell’atto, costruendo un’argomentazione solida e specifica che si confronti direttamente con le motivazioni del provvedimento contestato, pena la severa sanzione dell’inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, ossia privo di una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ricorso generico secondo la Corte?
Secondo la Corte, un ricorso è generico quando si limita a enunciare vizi in modo astratto e apodittico, senza stabilire una correlazione diretta tra le ragioni della decisione contestata e i motivi di impugnazione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1438 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1438 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CANICATTI’ il 17/07/1999
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di COGNOME NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legc; e è generici) in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo lo stess meramente evocativo dei vizi apoditticamente enunciati; che, infatti, il ricorso è ir ,3mmissi per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni -gomentat .i dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, :he non puo ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tr tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c :ndanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delli Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesi processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2024