Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17120 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17120 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 28/03/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOME
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di N
dichiarato inammissibile il reclamo proposto da NOME COGNOME, condanNOME sotto
41-bis regime detentivo ex art.
legge 26 luglio 1975, n. 354, il quale lamentava un indeb prelievo – ad opera RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – di denaro d
conto corrente (segnatamente, trattasi RAGIONE_SOCIALE somma di euro duecento), sulla un’ammenda contenuta nella ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Trieste del 05/07/2
declaratoria di inammissibilità trae origine dalla avvenuta restituzione RAGIONE_SOCIALE sudde secondo quanto riferito dalla stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2. Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO
deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in rel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, lamentando esser restato inevaso l’invito r
artt. 6 e
227-ter alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a chiarire le ragioni poste a fondamento del
prelievo.
Il ricorso è inammissibile, in quanto del tutto generico e privo dell’indica ragioni di diritto e degli elementi fattuali atti a sorreggerlo; non viene contra l’affermazione circa l’avvenuta restituzione delle somme, che costituisce il nucleo ce doglianza difensiva.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere di inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento RAGIONE_SOCIALE somma in tremila euro in fa Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 03 aprile 2025.