Ricorso Generico in Cassazione: Inammissibilità e Condanna alle Spese
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e specificità. Un ricorso generico, privo di critiche puntuali e motivate, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze economiche significative per il proponente. L’ordinanza della Suprema Corte in esame offre un chiaro esempio di questa regola fondamentale della procedura penale, sottolineando come la vaghezza delle argomentazioni non possa trovare accoglimento.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Catania, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi dell’impugnazione si concentravano su due aspetti principali della sentenza di secondo grado: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’applicazione della recidiva. Tuttavia, il ricorso si limitava a enunciare questi punti senza sviluppare un’argomentazione critica e dettagliata contro la motivazione fornita dai giudici d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha analizzato il caso e ha emesso una decisione netta: il ricorso è inammissibile. I giudici hanno rilevato che l’unico motivo presentato dal ricorrente era affetto da “genericità assoluta”. Questo significa che le censure mosse alla sentenza impugnata erano superficiali e non andavano al cuore del ragionamento giuridico della Corte territoriale.
Analisi del Ricorso Generico e le sue Lacune
La Suprema Corte ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, fornito una motivazione congrua e logica sia sul diniego delle attenuanti generiche sia sull’applicazione della recidiva. Il problema del ricorso generico risiedeva nel fatto che non spiegava in alcun modo le ragioni per cui tale motivazione avrebbe presentato “evidenti vizi logici”. Non basta affermare un vizio; è necessario dimostrarlo, indicando specificamente i passaggi illogici o contraddittori del provvedimento impugnato. La mancanza di questa specificità ha reso impossibile per la Corte esaminare il merito della questione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere critiche specifiche e pertinenti, capaci di minare la coerenza logico-giuridica della decisione contestata.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto a questo onere. Le sue doglianze erano mere affermazioni, non supportate da un’analisi critica della sentenza d’appello. Di fronte a un ricorso generico, la Corte non può fare altro che constatarne l’inidoneità a provocare un esame di merito, dichiarandone l’inammissibilità.
Le Conclusioni
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stabilita dall’articolo 616 del Codice di Procedura Penale. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ha disposto il versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Tale importo è stato ritenuto equo in considerazione della natura delle questioni sollevate e della palese infondatezza del ricorso. Questa ordinanza serve da monito: la redazione di un ricorso per Cassazione deve essere un atto di precisione tecnica e argomentativa. La superficialità e la genericità non solo precludono ogni possibilità di successo, ma comportano anche sanzioni economiche certe.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ secondo questa ordinanza?
Un ricorso è considerato generico quando non spiega le ragioni specifiche per cui la sentenza impugnata sarebbe viziata. Si limita a contestare la decisione senza argomentare in modo puntuale contro la motivazione del giudice precedente.
Quali sono le conseguenze automatiche di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Secondo l’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare 3.000 euro?
La Corte ha ritenuto tale somma equa in base alle questioni sollevate nel ricorso. L’importo viene stabilito discrezionalmente dal giudice tenendo conto della manifesta infondatezza e genericità dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35778 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35778 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Catania, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito sia al diniego delle attenuanti generiche e sia alla applicazione della recidiva mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione sui predetti punti;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 9 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente