Ricorso Generico: la Cassazione ribadisce l’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione è una fase cruciale del processo penale, ma non è un atto da prendere alla leggera. Un’impugnazione deve essere precisa, dettagliata e critica nei confronti della decisione che si contesta. L’ordinanza n. 6176 del 2024 della Corte di Cassazione ce lo ricorda chiaramente, bollando come inammissibile un ricorso generico e condannando i ricorrenti a pagare spese e sanzioni. Analizziamo questa decisione per capire perché la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile.
I Fatti del Caso
Due persone, condannate dalla Corte di Appello di Catanzaro, decidevano di presentare ricorso per Cassazione. Le loro doglianze si concentravano su due punti principali: presunti vizi di motivazione della sentenza di secondo grado e la mancata concessione delle attenuanti generiche. I due ricorsi erano, secondo la Suprema Corte, “di fatto sovrapponibili”, indicando una strategia difensiva identica e coordinata.
La Valutazione sul ricorso generico
Nonostante le lamentele formali, i ricorsi non hanno superato il vaglio preliminare di ammissibilità. La Corte ha stabilito che entrambi erano affetti da un vizio insanabile: la genericità. In pratica, gli appellanti si erano limitati a enunciare i motivi di dissenso senza però entrare nel merito delle argomentazioni sviluppate dalla Corte di Appello. Mancava, cioè, un confronto diretto e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, rendendo le critiche astratte e, di conseguenza, inefficaci.
La Decisione della Corte Suprema
L’esito è stato netto: i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Questa decisione ha comportato due conseguenze economiche significative per i ricorrenti:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. Il versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Questa pronuncia riafferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’impugnazione non è una semplice riproposizione delle proprie tesi, ma deve essere un dialogo critico con la decisione del giudice precedente.
Le Motivazioni: la Necessità di un Confronto Specifico
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato. Un ricorso è inammissibile per genericità quando manca “ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione”.
In altre parole, l’atto di appello non può ignorare ciò che il giudice precedente ha scritto. Deve, al contrario, smontare punto per punto il ragionamento avversato, evidenziandone le presunte falle, le contraddizioni o le violazioni di legge. Un ricorso generico, che non compie questa operazione di analisi critica, cade nel vizio di “aspecificità” e non merita di essere esaminato nel merito.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre una lezione importante per avvocati e assistiti. La redazione di un ricorso per Cassazione richiede uno studio approfondito e meticoloso della sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente ripetere argomenti già spesi nei gradi precedenti o lamentare genericamente un’ingiustizia. È indispensabile costruire un’argomentazione logico-giuridica che si confronti direttamente con la motivazione del provvedimento, dimostrando in modo specifico perché essa sia errata. Agire diversamente significa non solo vedere il proprio ricorso respinto, ma anche andare incontro a sanzioni economiche, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore danno.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ in ambito penale?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è generico quando non stabilisce una correlazione specifica tra i motivi di impugnazione e le ragioni esposte nella decisione contestata, omettendo di confrontarsi con il ragionamento del giudice precedente.
Qual è la conseguenza principale di un ricorso generico in Cassazione?
La conseguenza è la dichiarazione di inammissibilità. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
È sufficiente affermare che la motivazione di una sentenza è sbagliata per far accogliere un ricorso?
No, non è sufficiente. L’ordinanza chiarisce che il ricorso deve confrontarsi con la motivazione ‘congrua e corretta’ della Corte di Appello. Una critica generica, che non analizza e contesta specificamente il percorso logico del giudice, è considerata aspecifica e quindi inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6176 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6176 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato i ricorsi di COGNOME NOME e NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i ricorsi, di fatto sovrapponibili, con cui si deducono vizi di motivazi violazione di legge in ordine alla responsabilità ed alla mancata concessione delle attenua generiche risultano generici nella parte in cui non si confrontano con le tematiche trattate motivazione congrua e corretta dalla Corte di appello;
rilevato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quel poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna d ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/01/2024.