Ricorso Generico in Cassazione: Quando l’Impugnazione è Inammissibile
Presentare un ricorso generico dinanzi alla Corte di Cassazione può portare a conseguenze severe, come la dichiarazione di inammissibilità e la condanna al pagamento di spese e sanzioni. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce i requisiti di specificità necessari affinché un ricorso possa essere esaminato nel merito, distinguendo nettamente tra un’impugnazione vaga e una fondata su richieste precise.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da due ricorsi presentati separatamente da due individui contro una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. Entrambi gli imputati contestavano la decisione di secondo grado, ma con motivazioni distinte.
Il primo ricorrente lamentava un vizio procedurale, sostenendo che la Corte d’Appello avesse omesso di valutare le conclusioni scritte presentate dalla sua difesa. Il secondo, invece, contestava la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, una richiesta che era stata esplicitamente formulata nelle conclusioni del giudizio d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Generico
La Corte di Cassazione ha adottato due decisioni differenti per i due ricorsi, evidenziando un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di impugnazione.
Per il primo ricorrente, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione risiede nel fatto che l’atto era un ricorso generico: si limitava a denunciare un’omissione da parte dei giudici d’appello senza però indicare quale fosse il contenuto delle conclusioni difensive che si assumevano trascurate. Questa mancanza ha impedito alla Corte di Cassazione di compiere qualsiasi valutazione.
Per il secondo ricorrente, la decisione è stata opposta. Il suo ricorso, incentrato sulla mancata sospensione condizionale della pena, non è stato ritenuto manifestamente infondato. La richiesta era stata chiaramente formulata in appello, rendendo la doglianza sufficientemente specifica. Di conseguenza, la Corte ha disposto la separazione dei due procedimenti e ha rinviato il secondo ricorso alla sezione penale competente per la trattazione nel merito.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Corte si fonda sulla necessità di garantire che il giudizio di legittimità si concentri su questioni specifiche e ben definite. Un ricorso generico che denuncia un’omissione senza specificarne l’oggetto viola questo principio. La Corte ha spiegato che, per poter valutare se la Corte d’Appello avesse effettivamente omesso di argomentare su un punto, era indispensabile che il ricorrente indicasse precisamente quali fossero state le conclusioni ignorate. In assenza di tale specificazione, il motivo di ricorso si risolve in una critica astratta e non verificabile.
Al contrario, la richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dal secondo ricorrente era un punto chiaro e definito, presente agli atti. Pertanto, la doglianza relativa alla sua mancata concessione non poteva essere liquidata come palesemente infondata e meritava un esame approfondito nel merito.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione cruciale per la difesa tecnica: la redazione di un ricorso per cassazione richiede la massima precisione. Non è sufficiente lamentare un errore del giudice precedente; è necessario articolarlo in modo dettagliato, fornendo alla Corte tutti gli elementi per comprendere la presunta violazione di legge. Un ricorso generico non solo è destinato all’insuccesso, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso del primo ricorrente. La decisione evidenzia, inoltre, la distinzione procedurale tra un ricorso palesemente inammissibile, che viene definito con una procedura semplificata, e un ricorso che, pur potendo essere respinto, necessita di una trattazione ordinaria per la sua non manifesta infondatezza.
 
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione è considerato generico?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non entra nel merito della questione sollevata e il provvedimento impugnato diventa definitivo. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso è stato dichiarato inammissibile e l’altro no?
Il primo ricorso è stato ritenuto generico perché denunciava l’omessa valutazione delle conclusioni della difesa senza specificare quale fosse il contenuto di tali conclusioni. Il secondo, invece, basava la sua doglianza su un punto specifico e documentato (la richiesta di sospensione condizionale della pena), e per questo non è stato considerato manifestamente infondato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente il cui appello è stato dichiarato inammissibile è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4482 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4482  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME (CUI 042ZDUO ) nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME,
Ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse del COGNOME è del tutto generico perc denunzia l’omessa valutazione delle conclusioni scritte della difesa senza in alcun modo indicare il contenuto che le stesse avrebbero avuto e rispetto alle quali la corte di appello ha omesso argomentare;
rilevato pertanto che il ricorso del NOME deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Considerato invece che la doglianza in punto di omessa sospensione condizionale della pena nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE non appare manifestamente infondata poiché la richiesta risulta formulata nelle conclusioni del giudizio di appello;
P.Q.M.
Dispone la separazione dei ricorsi;
Dichiara inammissibile il ricorso di NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Ritenuto che non sussiste evidente causa di inammissibilità del ricorso di NOME COGNOME come rilevato in sede di esame preliminare del procedimento ai fini dell’assegnazione dello stesso all settima sezione;
visto l’art. 610 c.1 ultima parte c.p.p. ordina rimettersi gli atti alla seconda sezione competente secondo i criteri tabellari
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024
Il Presidente