Ricorso Generico: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato al Fallimento
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è un’attività che richiede precisione e rigore. Non basta un generico dissenso verso una sentenza di condanna; è necessario articolare critiche specifiche e puntuali. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso generico, dimostrando come la superficialità nella redazione dell’atto porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità e a sanzioni economiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. L’imputato, condannato in secondo grado, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo di impugnazione. Tuttavia, questo motivo veniva formulato in termini estremamente vaghi, limitandosi a contestare la valutazione della sua responsabilità penale senza però entrare nel dettaglio delle presunte lacune o contraddizioni presenti nella motivazione della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso generico
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato come il motivo presentato fosse affetto da “genericità assoluta”. In pratica, l’atto di appello non spiegava in modo chiaro e comprensibile per quali ragioni la motivazione della Corte d’Appello sarebbe stata illogica o errata. Al contrario, la Corte ha rilevato che la sentenza di secondo grado aveva “congruamente motivato” in merito all’accertamento della responsabilità, rendendo le critiche del ricorrente del tutto infondate e non pertinenti.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità. Ciò significa che non si possono riproporre le stesse questioni di fatto già valutate, ma si devono individuare precisi errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza precedente.
La genericità dell’impugnazione impedisce alla Corte di esercitare questa funzione. Di fronte a un ricorso generico, i giudici non hanno elementi per valutare la fondatezza delle critiche. La conseguenza di tale inammissibilità è automatica e prevista dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che il ricorrente, il cui atto viene dichiarato inammissibile, deve essere condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata quantificata in 3.000 euro.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per ogni difensore e per chiunque intenda adire la Suprema Corte: un ricorso deve essere un atto tecnico di alta precisione. È essenziale analizzare criticamente la sentenza impugnata, identificare i passaggi illogici o le errate applicazioni della legge e argomentare in modo chiaro e specifico. Un appello superficiale, che si limita a una sterile lamentela, non solo è destinato all’insuccesso, ma comporta anche un aggravio di costi per il ricorrente. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma la sostanza stessa del diritto di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché affetto da “genericità assoluta”. Il ricorrente non ha spiegato le ragioni specifiche per cui la motivazione della sentenza impugnata presenterebbe vizi logici, limitandosi a una contestazione generica.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo alla motivazione della sentenza d’appello?
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse congruamente motivato in merito all’accertamento della responsabilità dell’imputato, contrariamente a quanto sostenuto in modo generico nel ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35757 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35757 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da generici assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Firenze, c contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all’accertamento della responsabilità dell’imputato, mentre nel ricorso non so neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebb evidenti vizi logici della motivazione su tale punto;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si sti equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa dell ammende.
Così deciso il giorno il 9 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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