Ricorso Generico: Quando l’Impugnazione in Cassazione è Destinata al Fallimento
L’esito di un procedimento giudiziario non sempre soddisfa le parti coinvolte, ma l’impugnazione di una sentenza deve seguire regole precise per essere presa in considerazione. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda le gravi conseguenze di un ricorso generico, ovvero un atto che si limita a contestare la decisione senza specificare i vizi di legge. Il caso in esame si conclude con una dichiarazione di inammissibilità e una condanna pecuniaria per il ricorrente.
I Fatti del Caso: Un Appello Senza Successo
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Il ricorrente, ritenendo ingiusta la decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di portare il caso all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Tuttavia, l’atto di impugnazione non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità.
La Decisione della Corte: Inammissibilità per Genericità
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Secondo i giudici, l’atto presentato non era altro che una ‘mera manifestazione di dissenso’ rispetto alla sentenza impugnata. In altre parole, mancavano motivi specifici e concreti che evidenziassero errori logici o giuridici commessi dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, al contrario, aveva motivato la propria decisione in modo persuasivo e immune da vizi. Quando un ricorso non attacca specificamente la struttura logico-giuridica della sentenza, ma si limita a esprimere un disaccordo, si qualifica come ricorso generico e, come tale, non può essere esaminato nel merito.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle motivazioni delle sentenze precedenti. Un ricorso, per essere ammissibile, deve indicare in modo chiaro e preciso quali norme sarebbero state violate o dove risiederebbe il vizio logico della sentenza impugnata. Un’impugnazione che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte o a esprimere un generico disaccordo non adempie a questa funzione e viene, di conseguenza, rigettata in rito.
Le Conclusioni
Le conseguenze pratiche di questa decisione sono significative per il ricorrente. La Corte non solo ha dichiarato inammissibile il ricorso, ma ha anche condannato l’individuo al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ha disposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista quando l’inammissibilità è causata da una colpa del ricorrente, come nel caso di proposizione di un ricorso palesemente infondato o generico. La decisione ribadisce quindi un importante monito: le impugnazioni devono essere strumenti tecnici e argomentati, non semplici tentativi di ribaltare una decisione sfavorevole senza solide basi giuridiche.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione è considerato ‘generico’?
La Corte lo dichiara inammissibile, il che significa che non esamina il caso nel merito. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso in questo specifico caso è stato dichiarato inammissibile?
È stato ritenuto una semplice manifestazione di dissenso verso la decisione della Corte d’Appello, privo di motivi specifici che indicassero vizi logici o giuridici. La sentenza impugnata è stata invece giudicata ben motivata e corretta.
A cosa serve la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende?
È una sanzione applicata quando l’inammissibilità del ricorso è attribuibile a una colpa del ricorrente. Serve a scoraggiare la presentazione di impugnazioni infondate e a finanziare programmi di reinserimento per i detenuti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27937 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27937 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico, espressione di una mera manifestazione di dissenso rispetto al contenuto della decisione impugnata che, di contro, ha confermato il giudizio di responsabilità con motivazione persuasiva ed immune da vizi logici o giuridici (si vedano le pagine 3 e 4);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024.