Ricorso Generico in Cassazione: Analisi di un Caso di Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un’impugnazione non può limitarsi a una generica lamentela, ma deve articolare in modo specifico le ragioni giuridiche che ne giustificano l’accoglimento. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre l’occasione di approfondire il tema del ricorso generico e delle sue severe conseguenze. L’ordinanza in esame ha infatti dichiarato inammissibile un ricorso proprio per questa ragione, condannando il ricorrente a significative sanzioni economiche.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo nel settembre del 2023. L’individuo, tramite il suo difensore, ha deciso di portare la questione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, per contestare la decisione dei giudici di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso generico
Dopo aver esaminato gli atti, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ovvero non stabilisce se il ricorrente avesse torto o ragione, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha ritenuto che l’atto di impugnazione non possedesse i requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge per poter essere esaminato.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è stato Dichiarato Inammissibile?
La motivazione della Corte è netta e si concentra su un unico, decisivo punto: la genericità del ricorso. I giudici hanno stabilito che l’atto era ‘privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato’.
In altre parole, il ricorrente non ha spiegato in modo chiaro e dettagliato quali fossero, secondo lui, gli errori giuridici commessi dalla Corte d’Appello. Non è sufficiente manifestare un dissenso generico; è necessario indicare con precisione le norme violate o i principi di diritto erroneamente applicati, confrontandosi direttamente con le argomentazioni contenute nella sentenza che si sta impugnando. Un ricorso generico è, di fatto, un atto che non permette alla Corte di Cassazione di svolgere la sua funzione di controllo di legittimità, rendendolo così processualmente inutile e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono trascurabili. La Corte ha condannato il ricorrente a due pagamenti:
1. Le spese processuali: Il costo del procedimento dinanzi alla Cassazione.
2. Una somma di tremila euro: Da versare alla Cassa delle ammende.
Questa seconda sanzione non è automatica, ma viene irrogata quando, come in questo caso, la Corte ritiene che il ricorrente abbia presentato l’impugnazione ‘senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’. Citando una storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000), i giudici hanno ribadito il principio secondo cui l’abuso dello strumento processuale attraverso la proposizione di un ricorso palesemente infondato o generico costituisce un comportamento colpevole che merita una sanzione pecuniaria. Questa ordinanza serve quindi da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione specifici e ben motivati, per evitare non solo una sconfitta processuale, ma anche un aggravio di costi.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ in Cassazione?
Un ricorso viene definito ‘generico’ quando non specifica in modo puntuale le ragioni di diritto che lo sostengono e non si confronta adeguatamente con le motivazioni della sentenza impugnata, risultando vago.
Quali sono le conseguenze se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, può essere obbligato a versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una sanzione di tremila euro?
La sanzione è stata imposta perché la Corte ha ritenuto che l’inammissibilità del ricorso fosse dovuta a una colpa del ricorrente, il quale ha presentato un’impugnazione priva dei requisiti essenziali di specificità richiesti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27933 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27933 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui rifer alla motivazione dell’atto impugnato;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024.