Ricorso Generico in Cassazione: Analisi di una Dichiarazione di Inammissibilità
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede rigore e specificità. Un ricorso generico, che non articola critiche precise alla sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze economiche per il ricorrente. Una recente ordinanza della Suprema Corte offre un chiaro esempio di questa regola fondamentale della procedura penale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La Corte territoriale aveva fondato la propria decisione su una dettagliata ricostruzione dei fatti e sull’attendibilità di una testimonianza chiave. Insoddisfatto della pronuncia, l’imputato ha deciso di adire la Corte di Cassazione, lamentando vizi nella valutazione operata dai giudici di secondo grado.
La Decisione della Corte e il problema del ricorso generico
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella natura del motivo di ricorso presentato. I giudici hanno rilevato che l’unico motivo, sebbene articolato, si rivelava un ricorso generico.
In pratica, il ricorrente non ha sollevato nuove e specifiche censure contro la logica giuridica della sentenza d’appello, ma si è limitato a riproporre le stesse obiezioni già esaminate e motivatamente respinte nel precedente grado di giudizio. Questo approccio è contrario alla funzione stessa della Corte di Cassazione, che non è un “terzo giudice” del fatto, ma un organo di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono state chiare e dirette. I giudici hanno sottolineato che le censure del ricorrente erano meramente “riproduttive” di argomentazioni già “adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito”. La Corte d’Appello aveva infatti già fornito una spiegazione logica e coerente sulla corretta ricostruzione dei fatti e sulla piena attendibilità della testimone, come emergeva dalla motivazione della sentenza impugnata. Riproporre le medesime questioni senza indicare un vizio di legittimità specifico (come un’evidente illogicità della motivazione o una violazione di legge) trasforma il ricorso in un tentativo inammissibile di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione deve essere uno strumento tecnico, mirato a evidenziare errori di diritto e non un’occasione per ridiscutere i fatti. La sanzione pecuniaria funge da deterrente contro la presentazione di impugnazioni dilatorie o manifestamente infondate, garantendo l’efficienza del sistema giudiziario.
Cosa si intende per “ricorso generico” secondo questa ordinanza?
Per ricorso generico si intende un’impugnazione che si limita a riproporre censure e argomenti già esaminati e respinti dal giudice del grado precedente, senza individuare specifici vizi di legittimità (come violazioni di legge o palesi illogicità) nella motivazione della sentenza impugnata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato ritenuto generico. La Corte di Cassazione ha constatato che il ricorrente non ha fatto altro che ripetere le stesse critiche già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello, la cui decisione era basata su una corretta ricostruzione dei fatti e sull’attendibilità di una testimonianza.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4292 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4292 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a LONGOBUCCO il 15/08/1968
avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
(NOME
Rilevato che l’unico, per quanto articolato, motivo dedotto si rivela generico, poiché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla corrett ricostruzione dei fatti ed alla piena attendibilità della testimone (COGNOME escussa (v. pag. 6-8- mot. sent. imp.).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 13 dicembre 2024
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