Ricorso Generico in Cassazione: Quando l’Appello Diventa Inammissibile
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e specificità. Un ricorso generico, ovvero un’impugnazione che non articola in modo chiaro e preciso i motivi di contestazione della sentenza, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, condannando il ricorrente non solo al pagamento delle spese, ma anche a una significativa sanzione pecuniaria. Vediamo nel dettaglio i contorni di questa vicenda processuale.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte contro una sentenza della Corte d’Appello. L’aspetto peculiare del caso risiede nel fatto che il ricorrente, nel suo atto, aveva censurato l’omessa valutazione di una specifica norma del codice di procedura penale (l’art. 129 c.p.p.), dopo aver però rinunciato ai motivi di appello che riguardavano la sua responsabilità penale. Questa mossa processuale ha posto le basi per la valutazione della Corte sulla specificità e fondatezza del ricorso stesso.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Generico
La Corte di Cassazione ha esaminato l’atto di impugnazione e lo ha definito “palesemente generico”. Secondo i giudici, il ricorrente non ha adeguatamente illustrato le ragioni per cui la Corte d’Appello avrebbe errato nel non applicare la norma richiamata. La critica era formulata in termini vaghi, senza agganciarsi a elementi concreti del processo e senza spiegare come la rinuncia ai motivi sulla responsabilità potesse influenzare l’applicazione di altre disposizioni.
La genericità di un ricorso impedisce alla Corte di Cassazione di svolgere la sua funzione di controllo di legittimità, poiché non vengono delineati in modo chiaro i presunti vizi della decisione impugnata. Un’impugnazione efficace deve individuare con precisione il punto della sentenza che si contesta e argomentare in diritto perché tale punto sarebbe errato.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione alla base della decisione della Corte è netta: un ricorso generico è equiparabile a un ricorso non presentato, in quanto non assolve alla sua funzione essenziale. La Corte ha ritenuto che la censura mossa dal ricorrente fosse astratta e non pertinente rispetto allo sviluppo del processo. La rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità aveva svuotato di contenuto le successive doglianze, rendendole mere affermazioni di principio senza un fondamento concreto nel caso di specie.
La conseguenza diretta di tale valutazione è la declaratoria di inammissibilità. Questa decisione non entra nel merito della questione, ma si ferma a un livello preliminare, constatando la mancanza dei requisiti minimi dell’atto di impugnazione. La legge prevede che, in caso di inammissibilità, il ricorrente sia condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver attivato inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma un orientamento consolidato: la specificità dei motivi è un requisito imprescindibile per l’ammissibilità di qualsiasi impugnazione. Chi intende presentare ricorso, specialmente in Cassazione, deve formulare critiche precise, dettagliate e giuridicamente argomentate. Un ricorso generico non solo non porterà al risultato sperato, ma comporterà anche conseguenze economiche negative.
In conclusione, questa pronuncia funge da monito sull’importanza di redigere atti processuali con la massima cura e competenza tecnica. L’assistenza di un legale esperto è fondamentale per evitare di incorrere in declaratorie di inammissibilità che precludono ogni possibilità di vedere esaminate nel merito le proprie ragioni.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione è considerato un ricorso generico?
Esso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione, ma si limita a constatare che l’atto non possiede i requisiti di specificità richiesti dalla legge.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver presentato un ricorso non valido.
Perché il ricorso in questione è stato giudicato generico?
È stato ritenuto generico perché criticava in modo vago l’omessa valutazione di una norma processuale (art. 129 c.p.p.), specialmente dopo che il ricorrente aveva già rinunciato ai motivi di appello riguardanti la sua responsabilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4687 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4687 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a BARI il 23/06/1957
avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è palesemente generico nel censurare l’omessa valutazione ex art. 129 cod. proc. pen. rispetto alla avvenuta rinuncia ai moti di appello riguardanti la responsabilità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13.12.2024