Ricorso Generico in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza di Inammissibilità
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede rigore e precisione. Un errore comune, spesso fatale, è la formulazione di un ricorso generico, ovvero un atto che non articola in modo chiaro e specifico le proprie censure. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre l’occasione per approfondire questo tema e comprendere perché la specificità dei motivi è un requisito imprescindibile.
I Fatti del Caso
Il caso in esame nasce dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di condanna della Corte d’Appello di Venezia per il reato di cui all’art. 337 del codice penale (resistenza a un pubblico ufficiale) e altro. L’appellante lamentava un vizio di motivazione nella sentenza impugnata, sostenendo che le argomentazioni dei giudici di secondo grado fossero carenti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione – ovvero, non ha valutato se la condanna fosse giusta o sbagliata – ma si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale. Secondo i giudici, l’atto presentato era talmente vago da non poter essere nemmeno discusso.
Le motivazioni e il principio del ricorso generico
Il cuore della decisione risiede nel concetto di ricorso generico. La Corte ha osservato che i motivi presentati erano ‘meramente assertivi’, cioè si limitavano a enunciare un dissenso generico con la sentenza d’appello senza indicare quali fossero, nel concreto, le ragioni di diritto o gli elementi di fatto che avrebbero dovuto portare a una decisione diversa.
La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato, citando anche un precedente del 2010 (Cass. n. 16851/2010): un ricorso è inammissibile quando non contiene una ‘precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica’. In altre parole, non basta dire ‘la sentenza è sbagliata’ o ‘la motivazione è carente’. È necessario spiegare esattamente dove e perché, confrontandosi punto per punto con le argomentazioni del giudice che ha emesso la decisione impugnata. Mancando questa specificità, il ricorso si trasforma in un atto sterile, incapace di attivare il giudizio di legittimità della Corte.
Le conclusioni
Le conseguenze di un ricorso generico sono severe. Oltre alla declaratoria di inammissibilità, che rende definitiva la condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: l’accesso alla giustizia, specialmente in un grado così elevato come la Cassazione, è subordinato al rispetto di regole formali e sostanziali precise. La redazione di un ricorso richiede un’analisi approfondita e una critica puntuale della sentenza impugnata. Affidarsi a censure generiche non solo è inutile ai fini del giudizio, ma comporta anche un aggravio di spese per il ricorrente, chiudendo definitivamente la porta a ogni possibilità di revisione della condanna.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e meramente assertivi, privi della necessaria specificità. Non indicavano le precise ragioni di diritto o i dati di fatto a sostegno della censura mossa alla sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso generico?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per ‘specificità dei motivi’ di un ricorso?
Per ‘specificità dei motivi’ si intende la necessità che il ricorso contenga una chiara e precisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto per cui si contesta la decisione precedente. Non è sufficiente una critica generica, ma occorre un confronto puntuale con le argomentazioni della sentenza che si impugna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5093 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5093 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 01/01/2002
avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
jLì
R.G. 30297/24 Barbzi Ayoub
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. e altro);
esaminati i motivi di ricorso;
ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura in termini meramente assertivi il vizio di motivazione della sentenza impugnata, risulta del tutto privo di specificità, non indicando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980);
rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/01/2025