Ricorso Generico: La Cassazione Ribadisce la Necessità di Motivi Specifici
Presentare un ricorso in Cassazione non è un atto formale, ma un’attività tecnica che richiede precisione e specificità. Un ricorso generico, che si limita a manifestare un dissenso generico rispetto alla sentenza di condanna, è destinato all’insuccesso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione lo conferma, dichiarando inammissibile l’appello di un imputato e sottolineando l’importanza di formulare censure dettagliate e pertinenti.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo, ritenuto responsabile di plurime violazioni della legge in materia di stupefacenti. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando l’affermazione della sua responsabilità penale e sostenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto assolverlo.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Generico
La Suprema Corte, esaminando l’atto di impugnazione, ha prontamente rilevato la sua totale inefficacia. I motivi presentati sono stati qualificati come “del tutto aspecifici” e contenenti “censure assolutamente generiche”.
La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La sanzione per questa carenza è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sui principi sanciti dagli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale. Queste norme stabiliscono che i motivi di ricorso devono, a pena di inammissibilità, indicare specificamente:
1. Le ragioni di diritto: le norme che si assumono violate.
2. Gli elementi di fatto: le prove o le circostanze che sostengono la richiesta.
Nel caso di specie, il ricorso mancava di un confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata. Invece di smontare punto per punto il ragionamento dei giudici d’appello, la difesa si era limitata a riaffermare una tesi assolutoria in modo vago. Un ricorso generico come questo non consente alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio ruolo di controllo sulla corretta applicazione della legge, rendendolo di fatto inutile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Non è sufficiente essere in disaccordo con una decisione; è indispensabile articolare questo disaccordo in motivi di diritto e di fatto chiari, specifici e pertinenti. Il ruolo del difensore è cruciale nel tradurre le doglianze del cliente in un atto tecnicamente valido. Un ricorso redatto in modo superficiale non solo non porterà al risultato sperato, ma comporterà anche un ulteriore esborso economico per il ricorrente. La specificità non è un vezzo formale, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Perché un ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano formulati in termini del tutto aspecifici e generici, senza un confronto puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che le censure si limitano a esprimere un dissenso generale verso la decisione, senza indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che dovrebbero sostenere l’annullamento della sentenza, come richiesto dal codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo l’impossibilità di esaminare il merito del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36597 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36597 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito di plurime violazioni della legge in materia di stupefacenti.
Rilevato che la difesa contesta l’affermazione di penale responsabilità, rappresentando che la Corte di merito avrebbe dovuto assolvere l’imputato.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell’affermazione di responsabilità dell’imputato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore
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