Ricorso Generico in Cassazione: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase cruciale che richiede rigore e precisione. Un’impugnazione non può basarsi su critiche vaghe; deve, al contrario, indicare con esattezza i vizi della decisione che si contesta. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso generico, ribadendo l’importanza dei requisiti di specificità previsti dalla legge.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un imputato da parte del Tribunale di Forlì per due episodi di furto con strappo, aggravati da diverse circostanze. La sentenza di condanna è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Bologna.
Ritenendo ingiusta la decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: un presunto vizio di motivazione in ordine all’affermazione della sua responsabilità penale. Tuttavia, come vedremo, la formulazione di tale motivo si è rivelata fatale per l’esito del ricorso.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso Generico è Inammissibile
La Corte di Cassazione, nell’esaminare l’impugnazione, ha immediatamente rilevato un difetto fondamentale. Il motivo presentato è stato definito ‘estremamente generico’. Questo giudizio si basa su un principio cardine del processo penale, cristallizzato nell’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Tale norma impone che i motivi di ricorso indichino in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta.
Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a denunciare un vizio di motivazione senza però specificare quali fossero gli elementi concreti alla base della sua critica. Non ha indicato le parti della sentenza impugnata che riteneva illogiche o contraddittorie, né ha fornito argomentazioni puntuali per contestare il ragionamento dei giudici di merito. Questa genericità ha impedito alla Suprema Corte di individuare i rilievi mossi e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato di legittimità.
La Logicità della Sentenza Impugnata
La Corte ha sottolineato che, al contrario di quanto lamentato dal ricorrente, la sentenza della Corte d’Appello presentava una motivazione logica e corretta. Di fronte a un ragionamento giudiziario ben strutturato, una critica generica e non circostanziata non può trovare accoglimento. Il compito del ricorrente non è solo quello di esprimere dissenso, ma di smontare, pezzo per pezzo, la costruzione logico-giuridica della decisione contestata.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione per dichiarare l’inammissibilità del ricorso è netta e lineare. Un ricorso generico è un ricorso che non adempie alla sua funzione essenziale: consentire al giudice dell’impugnazione di comprendere esattamente dove e perché la sentenza precedente avrebbe sbagliato. Senza questa specificità, il ricorso si trasforma in una mera richiesta di riesame dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non di merito.
Il ricorrente, non avendo fornito gli strumenti per una valutazione critica, ha di fatto presentato un atto non idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità. La decisione dei giudici di legittimità è quindi una diretta applicazione della legge processuale, volta a garantire l’efficienza e la serietà del processo giudiziario, evitando che la Corte venga investita di questioni fumose e non chiaramente delineate.
Le Conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Corte sono severe ma coerenti con la natura dell’atto presentato. L’inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze economiche dirette per l’imputato: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una funzione dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o non conformi ai requisiti di legge. La decisione, pertanto, serve da monito: l’accesso alla giustizia di ultima istanza è un diritto che deve essere esercitato con la massima diligenza e professionalità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘estremamente generico’, in quanto privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Il ricorrente non ha indicato gli elementi specifici a base della sua censura, impedendo alla Corte di individuare i rilievi mossi.
Qual è il requisito fondamentale per presentare un valido motivo di ricorso in Cassazione?
Il requisito fondamentale è la specificità. Il motivo deve indicare chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che lo sostengono, permettendo al giudice dell’impugnazione di comprendere e valutare le critiche mosse alla sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32662 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32662 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna che ha confermato la decisione con la quale il Tribuna di Forlì ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine a due episo furto con strappo pluriaggravati;
Considerato che l’unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità, è estremamen generico, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. proc. pen. Invero, a fronte di una logica e corretta motivazione della sent impugnata, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, c non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento del somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il Presidente NOME COGNOME Il consigliere estensore …3? NOME COGNOME