Ricorso Generico in Cassazione: Quando l’Appello Viene Dichiarato Inammissibile
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: l’inammissibilità del ricorso generico. Questa decisione evidenzia come la precisione e la specificità dei motivi di impugnazione non siano mere formalità, ma requisiti essenziali per accedere al giudizio di legittimità. L’ordinanza analizzata offre uno spunto cruciale per comprendere le conseguenze processuali ed economiche di un appello mal formulato.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. La ricorrente, condannata nel precedente grado di giudizio, ha adito la Suprema Corte per ottenere l’annullamento della decisione. Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato sottoposto al vaglio di ammissibilità da parte dei giudici di legittimità, i quali ne hanno esaminato la struttura e il contenuto argomentativo.
L’Analisi della Corte e il Problema del Ricorso Generico
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il motivo di appello fosse affetto da “genericità assoluta”. In pratica, le doglianze sollevate dalla difesa non si confrontavano in modo critico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’Appello, secondo i giudici supremi, aveva congruamente spiegato le ragioni della sua decisione, sia per quanto riguarda la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati, sia in merito al bilanciamento tra la recidiva e le attenuanti generiche.
Il ricorso generico, invece, si era limitato a critiche vaghe, senza individuare le specifiche lacune o i vizi logici nel ragionamento del giudice di secondo grado. Questa mancanza di specificità impedisce alla Corte di Cassazione di esercitare la propria funzione, che non è quella di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione.
Le Motivazioni della Decisione
La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stabilita dall’articolo 616 del Codice di Procedura Penale. La norma prevede che, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la parte privata che lo ha proposto sia condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la legge impone il versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, un ente destinato al finanziamento di programmi di reinserimento sociale. Nel caso di specie, la Corte ha determinato questa somma in 3.000 euro, ritenendola equa in considerazione delle questioni sollevate. La condanna non è una sanzione accessoria, ma una conseguenza automatica e inevitabile derivante dalla presentazione di un ricorso non ammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un messaggio chiaro: l’impugnazione in Cassazione richiede un elevato livello di tecnicismo. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso rispetto alla sentenza di condanna. È indispensabile che il ricorso generico contenga censure specifiche, dettagliate e pertinenti, capaci di mettere in crisi la struttura logico-giuridica della decisione impugnata. In assenza di tali requisiti, l’appello non solo sarà inutile ai fini della riforma della sentenza, ma comporterà anche significative conseguenze economiche per il ricorrente, che sarà chiamato a sostenere i costi di un procedimento attivato senza i presupposti di legge.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è formulato in modo troppo vago?
La Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile, impedendo che il caso venga esaminato nel merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso generico dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Perché il ricorso in questione è stato ritenuto generico?
Perché i motivi presentati non contestavano specificamente e in modo argomentato le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello, la quale aveva già motivato in modo congruo sia sulla sussistenza dei reati sia sulla valutazione della recidiva e delle attenuanti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19673 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19673 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati ascritti alla ricorrente e sulle ragioni del ritenuta recidiva equivalente alle attenuanti generiche;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 12 aprile 2024
Il Cons le e estensore
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Il Presidente