Ricorso Generico in Cassazione: Quando l’Appello Diventa Inammissibile
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e specificità. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso generico, ovvero un atto di impugnazione che manca di motivi specifici e si limita a riproporre questioni già decise. In questo articolo, analizzeremo un’ordinanza che dichiara inammissibile un ricorso proprio per queste ragioni, sottolineando l’importanza di una difesa tecnica e puntuale nel giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. L’imputato, condannato nei precedenti gradi di giudizio, decideva di adire la Corte di Cassazione per ottenere l’annullamento della decisione a suo carico. Il ricorso si basava su una serie di motivi volti a contestare la valutazione della sua responsabilità penale e l’elemento soggettivo del reato (il dolo).
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente in modo netto e perentorio. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle accuse, ma si ferma a un livello precedente, quello della validità stessa dell’atto di impugnazione. La Corte ha ritenuto che i motivi addotti non fossero “consentiti dalla legge in sede di legittimità”, aprendo la strada a una condanna per le spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni della Suprema Corte sul ricorso generico
Il cuore del provvedimento risiede nelle motivazioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. La Corte ha evidenziato due difetti fondamentali del ricorso:
1. Genericità: I motivi sono stati definiti “ampiamente generici”. Ciò significa che mancavano di quella specificità necessaria per individuare chiaramente il vizio della sentenza impugnata. Invece di contestare passaggi logici o errori di diritto precisi, il ricorso si è limitato a una critica vaga e generale.
2. Ripetitività: Il ricorso è stato giudicato “meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito”. In altre parole, l’appellante non ha introdotto nuove e pertinenti critiche alla sentenza d’appello, ma ha semplicemente ripresentato le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Questo comportamento processuale è contrario alla funzione stessa del giudizio di Cassazione, che non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
La Corte ha sottolineato che il giudice di merito (in questo caso, la Corte d’Appello) aveva già fornito una motivazione giuridicamente corretta e logica riguardo alla responsabilità e al dolo, rendendo le critiche del ricorrente prive di fondamento specifico per un giudizio di legittimità.
Le Conseguenze Pratiche
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Oltre a ciò, la Corte ha imposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico, specifico e mirato a denunciare vizi di legittimità e non a ottenere un nuovo giudizio sui fatti. La presentazione di un ricorso generico e ripetitivo non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente. Per gli operatori del diritto, ciò rappresenta un monito a redigere atti di impugnazione con la massima diligenza, concentrandosi esclusivamente sui profili consentiti dalla legge per evitare una pronuncia di inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano considerati non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto ampiamente generici e meramente ripetitivi di questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano ‘generici e meramente riproduttivi’?
Significa che l’atto di appello non conteneva critiche specifiche e dettagliate contro la sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre validi elementi di critica sulla legittimità della decisione.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43912 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43912 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PIACENZA il 04/09/1972
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità;
Considerato infatti che tali motivi sono ampiamente generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2, sulla ritenuta responsabilità per i contestati reati e al dolo);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/10/2024.