Ricorso Generico: Quando l’Impugnazione in Cassazione è Inammissibile
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima via per contestare una sentenza di condanna. Tuttavia, per essere esaminato, l’atto deve rispettare rigorosi requisiti formali. Un ricorso generico, privo di critiche specifiche e argomentate, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze significative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa regola fondamentale.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Torino, ha proposto ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine alla sua responsabilità penale. Il ricorrente, tuttavia, non è riuscito a convincere i giudici della Suprema Corte della validità delle sue argomentazioni.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si è fermata a un livello preliminare, quello della corretta formulazione dell’atto di impugnazione. Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione sul principio di specificità dei motivi di ricorso, sancito dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Secondo i giudici, il ricorso presentato era generico perché le affermazioni in esso contenute erano prive di un nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata.
In altre parole, il ricorrente si è limitato a formulare lamentele generali, senza individuare e contestare specificamente i passaggi illogici o errati nella motivazione della Corte d’Appello. Un ricorso efficace non può essere una semplice riproposizione di tesi difensive già respinte, ma deve dialogare criticamente con la decisione che si intende impugnare, evidenziandone le specifiche falle logiche o giuridiche. La mancanza di questa analisi critica non consente al giudice di legittimità di esercitare il proprio sindacato, rendendo l’impugnazione inutile e, quindi, inammissibile.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche di un Ricorso Mal Formulato
La decisione in commento ribadisce un principio cruciale: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede massima precisione e tecnicismo. Presentare un ricorso generico non solo preclude ogni possibilità di ottenere una riforma della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria serve a scoraggiare impugnazioni presentate in modo superficiale o dilatorio. Per gli imputati e i loro difensori, questa ordinanza rappresenta un monito sull’importanza di costruire un’impugnazione solida, specifica e puntualmente critica nei confronti della sentenza che si intende contestare.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione è considerato generico?
Secondo l’ordinanza, quando un ricorso è ritenuto generico perché non rispetta i requisiti di specificità previsti dalla legge, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile senza esaminarne il merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile per genericità?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso in questo caso è stato definito generico?
Il ricorso è stato considerato generico perché l’imputato ha formulato affermazioni generali e prive di un nesso critico con la motivazione della sentenza impugnata, non consentendo così alla Corte di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio controllo di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9116 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9116 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), si limita a prospettare affermazioni generiche e prive di nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024
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