Ricorso Generico in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza di Inammissibilità
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione è un’attività che richiede massima precisione e rigore. Un ricorso generico, privo dei requisiti essenziali, non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche significative per chi lo propone. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando inammissibile un appello proprio per la sua indeterminatezza.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di impugnare la decisione di secondo grado, portando la questione all’attenzione della Corte di Cassazione. Tuttavia, l’atto di impugnazione si è rivelato problematico fin dalla sua formulazione.
La Decisione della Corte e il Ricorso Generico
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma chiarissima ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale decisione risiede interamente nella natura dell’atto presentato. I giudici hanno stabilito che l’unico motivo di ricorso era affetto da indeterminatezza e genericità, al punto da rasentare la mera apparenza. Un ricorso generico è un atto che non riesce a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, impedendo alla Corte di entrare nel merito della questione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine della procedura penale, cristallizzato nell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Tale norma impone che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorso era completamente privo di ‘elementi concreti di censura’. In altre parole, non criticava in modo puntuale e argomentato la sentenza della Corte d’Appello, limitandosi a enunciazioni vaghe. La Corte ha quindi rilevato che un’impugnazione formulata in questi termini non adempie alla sua funzione, che è quella di delimitare l’oggetto del giudizio di legittimità e di consentire al giudice di comprendere quali specifici errori si presume siano stati commessi nel precedente grado di giudizio.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conclusione della vicenda è netta: l’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente a due tipi di pagamenti. In primo luogo, il pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma significativa, pari a tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione, specialmente in sede di legittimità, non ammette superficialità. È indispensabile che i motivi siano chiari, specifici e supportati da argomentazioni giuridiche e fattuali pertinenti. Affidarsi a professionisti competenti è cruciale per evitare che un ricorso generico si traduca in una condanna certa alle spese e a ulteriori sanzioni pecuniarie.
Cosa si intende per ricorso generico in ambito penale?
Un ricorso generico è un’impugnazione che manca di motivi specifici e concreti di critica contro la sentenza impugnata, risultando vago e indeterminato, in violazione di quanto prescritto dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze della presentazione di un ricorso generico?
La conseguenza principale è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che impedisce alla Corte di esaminare il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Quale requisito fondamentale non è stato rispettato nel caso di specie?
Nel caso analizzato, il ricorso non rispettava il requisito previsto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, poiché era ‘privo dei requisiti prescritti’ e non indicava ‘elementi concreti di censura’, risultando quindi indeterminato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10561 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10561 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 20/04/1960
avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
(
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Salvatore;
considerato che l’unico motivo di ricorso, è generico per indeterminatezza, ed al limite dell’apparenza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. non indicando elementi concreti di censura;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.