Ricorso Generico: La Cassazione Spiega i Requisiti di Ammissibilità
L’impugnazione di un provvedimento giudiziario è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato nel rispetto di precise regole formali e sostanziali. Un ricorso generico, ovvero privo della necessaria specificità, è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 5718/2024, offre un chiaro esempio di come la mancanza di puntualità nelle censure possa vanificare l’intero sforzo difensivo, con conseguenze anche economiche per il ricorrente.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Il ricorrente basava la sua impugnazione su un unico motivo: la contestazione della correttezza della motivazione posta a fondamento della sua dichiarazione di responsabilità. L’atto, tuttavia, veniva sottoposto al vaglio della Suprema Corte per valutarne l’ammissibilità.
La Decisione della Corte sul Ricorso Generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sull’assenza dei requisiti prescritti dall’articolo 581 del Codice di Procedura Penale, che impone una specifica enunciazione dei motivi di ricorso. Secondo i giudici di legittimità, l’atto presentato era caratterizzato da doglianze generiche che non permettevano un esame nel merito della questione.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
L’ordinanza analizza punto per punto le carenze dell’atto di impugnazione, riconducendole alla violazione dell’art. 581 c.p.p. La Corte ha evidenziato come il ricorso non fosse sufficientemente specifico, configurandosi come un ricorso generico. Le ragioni principali dell’inammissibilità sono state:
1. Mancanza di Puntuale Indicazione: Il ricorrente non ha fornito una puntuale indicazione degli elementi a sostegno della sua censura. Non ha specificato né il contenuto né la decisività delle questioni che, a suo dire, erano state ignorate dalla Corte d’Appello.
2. Critica Indeterminata alla Motivazione per Relationem: L’atto criticava in modo generico l’uso della tecnica di motivazione per relationem (cioè per rinvio alle motivazioni del giudice di primo grado) da parte dei giudici di merito. Tuttavia, non specificava in che termini tale tecnica fosse stata utilizzata in modo ‘esorbitante’ rispetto ai limiti tracciati dalla giurisprudenza consolidata.
3. Assenza di Confronto con l’Argomentazione della Sentenza: Il ricorrente non si è confrontato con l’autonomo apparato argomentativo sviluppato dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata. Un ricorso efficace deve ‘dialogare’ con la decisione che contesta, smontandone le argomentazioni, e non limitarsi a riproporre le stesse tesi già respinte.
In sostanza, la Corte ha ritenuto che il ricorso fosse un mero atto di dissenso, privo di quella specificità critica necessaria per attivare un proficuo giudizio di legittimità.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: non basta avere ragione, bisogna saperla far valere nelle forme corrette. Un’impugnazione, specialmente in Cassazione, non può essere una semplice lamentela. Deve essere un’analisi tecnica e rigorosa, capace di individuare con precisione i vizi della sentenza impugnata e di dimostrarne la rilevanza. La presentazione di un ricorso generico non solo preclude l’esame nel merito ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La lezione è chiara: la specificità e la precisione sono i pilastri irrinunciabili di un’efficace strategia difensiva.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e privo dei requisiti di specificità prescritti dall’art. 581 del codice di procedura penale. Non indicava puntualmente gli elementi a sostegno della censura, il contenuto delle questioni irrisolte e la loro decisività.
Cosa significa che un ricorso presenta ‘doglianze generiche’?
Significa che le critiche mosse alla sentenza impugnata sono vaghe, non circostanziate e non si confrontano specificamente con le argomentazioni del giudice. In questo caso, il ricorrente si è limitato a criticare genericamente la motivazione senza specificare i punti critici in modo preciso.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5718 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5718 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. pr pen. in quanto si prospettano doglianze generiche, senza la puntuale indicazione non solo degli elementi a sostegno della censura formulata, ma anche del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte;
che, invero, si censura il ricorso alla tecnica di motivazione per relationem genericamente, senza specificare in che termini i giudici di merito vi avrebbero fatto ricorso in maniera esorbitante dai limiti delineati dalla consolidat giurisprudenza di legittimità e senza confrontarsi con l’autonomo apparato argomentativo di cui è evidentemente dotata la sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2);
rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.N11.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 5 dicembre 2023.