Ricorso Generico: La Cassazione Stabilisce i Criteri di Ammissibilità
Quando si presenta un’impugnazione, la precisione è fondamentale. Un ricorso generico, privo degli elementi essenziali richiesti dalla legge, non solo è destinato a fallire, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza del requisito della specificità dei motivi di appello, delineando chiaramente perché un atto d’impugnazione vago non possa essere accolto.
Il Caso in Esame: Un’Impugnazione Priva di Specificità
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato accertamento di cause di non punibilità. In sostanza, sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente verificato la possibilità di proscioglierlo ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale.
Tuttavia, l’atto di impugnazione si limitava a enunciare questo principio in modo astratto, senza fornire elementi concreti o indicazioni specifiche che potessero supportare la sua tesi. Mancava una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, rendendo impossibile per il giudice dell’impugnazione comprendere quali fossero i rilievi mossi e su quali basi si fondasse la censura.
La Decisione della Corte: Inammissibilità per Ricorso Generico
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale, codificato nell’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Un ricorso generico come quello presentato viola palesemente tale requisito. Non basta affermare che una sentenza sia sbagliata; è necessario spiegare perché, indicando con precisione i passaggi della motivazione che si contestano e gli elementi che, a parere del ricorrente, non sono stati correttamente valutati.
Le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è netta e lineare. I giudici hanno rilevato che il motivo di ricorso era “del tutto generico” poiché, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello considerata “adeguata e congrua”, il ricorrente non ha indicato gli elementi specifici che stavano alla base della sua censura. Questa mancanza ha impedito alla Corte di “individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato”. In altre parole, senza argomenti precisi, il giudice non può svolgere il suo ruolo di controllo sulla decisione impugnata. La genericità dell’atto ha reso l’impugnazione un mero esercizio formale, privo della sostanza necessaria per avviare una revisione critica del provvedimento.
Le conclusioni
La conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: l’impugnazione è un diritto, ma il suo esercizio richiede rigore e specificità. Presentare un ricorso generico non è una strategia processuale valida e comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche un ulteriore onere economico. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile che l’atto di appello sia redatto in modo chiaro, dettagliato e puntuale, nel pieno rispetto dei requisiti formali e sostanziali previsti dal codice di procedura penale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto “del tutto generico”, in quanto non indicava gli elementi specifici a fondamento della censura mossa alla sentenza impugnata, impedendo così al giudice di valutare i rilievi.
Quale norma procedurale è stata violata dal ricorrente?
Il ricorrente non ha rispettato i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, che impone l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno dell’impugnazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 925 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 925 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 05/04/1959
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato accertamento della sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. cl ), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimento impugnato, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024
Consiqliere estensore
Il Presi ente