Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29380 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29380 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME
NOME nato in MOLDAVIA il DATA_NASCITA (CUI: NOME CODICE_FISCALE)
avverso la sentenza del 04/03/2024 del G.I.P. TRIBUNALE DI TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto che la Corte di Cassazione annulli senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta espulsione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa il 4 marzo 2024 il G.i.p. del Tribunale di Torino applicava a NOME la pena di tre anni, sette mesi di reclusione e 1.400 euro di multa per il reato di rapina aggravata in concorso, disponendo la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando la illegalità della misura di sicurezza.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo generico.
La difesa, infatti, ha sostenuto che la misura di sicurezza applicata dal G.i.p. (con specifica e ampia motivazione) sarebbe illegale in quanto NOME COGNOME, nato in Moldavia, “è cittadino italiano dal 2013”, ma non ha neppure indicato da quale atto o documento si dovrebbe ritenere dimostrata la suddetta circostanza.
Peraltro, dal verbale di identificazione in atti risulta solo che l’imputato era in possesso di una carta d’identità rilasciata dal Comune di Torino in data 11 marzo 2021, documento che può essere ottenuto anche dal cittadino straniero.
Alla inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 03/07/2024.