Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21348 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21348 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 02/11/1991
avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi
motivazionali del provvedimento impugnato, è privo dei requisiti prescritti, a pen di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, l’atto di ricorso deve contenere la precisa prospettazíone del
ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica, nonché
necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sente impugnata;
che, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello abbia rinviato
per relationem al
primo grado, l’onere deduttivo del ricorrente non può ritenersi assolto in manie specifica dolendosi dell’utilizzo di questa tecnica, in quanto si tratta d
fisiologica evenienza processuale, che diventa patologica solo allorquando la conforme valutazione dissimuli la totale mancanza di motivazione su questioni
specifiche all’epoca eccepite in sede di appello e che vanno chiaramente allegate confrontandosi con l’apparato motivazionale sottoposto a critica, per come
integrato dalle argomentazioni del primo giudice;
che, nella specie, si censura il ricorso alla tecnica di motivazione per relationem genericamente, senza specificare in che termini i giudici di merito vi avrebbero fatto ricorso in maniera esorbitante dai limiti delineati dalla consolid giurisprudenza di legittimità e senza indicare il contenuto e la decisività dei mo negletti, non consentendo l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.