Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità e Condanna alle Spese
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigore con cui vengono presentate nelle sedi opportune. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso generico, privo di motivi specifici e dettagliati, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza cruciale della specificità degli atti di impugnazione e le gravi conseguenze, anche economiche, per chi non rispetta tale requisito.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un’ordinanza emessa da una Corte d’Appello, con la quale era stato dichiarato inammissibile l’appello proposto da un imputato avverso una sentenza di primo grado. L’imputato, non rassegnandosi a tale decisione, ha presentato ricorso per Cassazione, contestando la motivazione con cui i giudici di secondo grado avevano respinto il suo gravame. Il nodo centrale della questione era proprio la presunta mancanza di specificità dei motivi d’appello.
La Valutazione del Ricorso Generico da parte della Cassazione
La Suprema Corte, nell’esaminare il caso, ha concentrato la propria attenzione sull’unico motivo di ricorso presentato. I giudici hanno rapidamente concluso che anche questo nuovo atto soffriva dello stesso, identico vizio del precedente: era un ricorso generico. Il ricorrente si era limitato a contestare la declaratoria di inammissibilità senza però fornire gli elementi necessari per dimostrare il contrario. In altre parole, non aveva indicato in modo chiaro e puntuale perché il suo appello originario fosse, in realtà, assistito da ‘adeguata specificità’.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha spiegato che, per superare una declaratoria di inammissibilità per genericità, non è sufficiente lamentarsi della decisione. È invece indispensabile argomentare in modo concreto, indicando gli elementi specifici che erano stati presentati nell’atto di appello e che, secondo il ricorrente, avrebbero dovuto essere considerati sufficientemente dettagliati dalla Corte territoriale. Il ricorso in esame mancava completamente di questa analisi, risultando a sua volta vago e astratto. L’onere di dimostrare la specificità dei motivi grava sul ricorrente, e il suo fallimento nel farlo ha reso inevitabile la decisione della Corte. Pertanto, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione della Corte di Cassazione è un monito severo sull’importanza della tecnica redazionale negli atti processuali. Un ricorso generico non solo impedisce al giudice di entrare nel merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche significative. In questo caso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La lezione è chiara: ogni impugnazione deve essere fondata su motivi chiari, pertinenti e specifici, altrimenti il rischio di un rigetto in rito, con annessa sanzione, diventa una certezza.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti previsti dalla legge. Nel caso specifico, è stato ritenuto inammissibile perché considerato un ricorso generico, ovvero privo di motivi specifici e dettagliati.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che la critica mossa al provvedimento impugnato è vaga e non indica con precisione gli elementi su cui si fonda. Il ricorrente non ha spiegato perché l’appello originario fosse, contrariamente a quanto deciso dalla Corte d’Appello, sufficientemente specifico.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
La conseguenza principale è che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36785 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36785 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta a fondamento della declaratoria di inammissibilità è a sua volta generico poiché non indica gli elementi sulla base dei quali poter affermare che l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado era assistito da adeguata specificità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.