Ricorso Generico in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza di Inammissibilità
Presentare un’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione richiede rigore, precisione e una profonda conoscenza delle norme procedurali. Un errore comune, ma dalle conseguenze fatali, è la redazione di un ricorso generico, ovvero un atto che non articola in modo specifico e argomentato le proprie censure. L’ordinanza in esame della Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso così formulato venga inevitabilmente dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Il Caso: Un’Impugnazione Carente
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Tuttavia, l’atto di impugnazione si limitava a un mero elenco puntato dei vizi che, a dire del ricorrente, inficiavano la sentenza di secondo grado. Tra questi venivano menzionati, senza alcun sviluppo argomentativo, la violazione di legge, la carenza di motivazione in relazione a vari aspetti (inclusa l’eccessività della pena) e l’erronea qualificazione giuridica del fatto.
In sostanza, il ricorso non spiegava perché la sentenza fosse errata, ma si limitava ad affermarlo, demandando di fatto alla Corte il compito di individuare le ragioni specifiche della doglianza.
I Motivi del Ricorso Generico e la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le pretese del ricorrente, dichiarando l’impugnazione inammissibile per due ragioni fondamentali, strettamente connesse tra loro.
Indeterminatezza e Mancanza di Argomentazioni
Il primo profilo di criticità riscontrato dai giudici è la genericità per indeterminatezza. La Corte ha evidenziato come il ricorso fosse totalmente privo dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna di enunciare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Un elenco puntato di presunti vizi, senza una spiegazione logico-giuridica che li colleghi alla sentenza impugnata, non permette al giudice di comprendere il nucleo della censura e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato. L’atto di impugnazione deve essere autosufficiente e contenere tutti gli elementi per essere valutato.
Assenza di Correlazione con la Sentenza Impugnata
Il secondo motivo, altrettanto rilevante, è la mancanza di specificità dovuta all’assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e i motivi del ricorso. Un’impugnazione efficace deve instaurare un dialogo critico con la sentenza che contesta. Deve prendere in esame le argomentazioni del giudice precedente, smontarle punto per punto e offrire una ricostruzione alternativa fondata su precise norme di legge o elementi di fatto.
Nel caso di specie, il ricorso era completamente slegato dalla motivazione della sentenza d’appello, risultando in un atto sterile che non adempiva alla sua funzione critica.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema sono un monito per ogni difensore. I giudici hanno ribadito un principio cardine del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un’occasione per riesaminare liberamente il merito della vicenda, ma un giudizio di legittimità che si basa su vizi specifici e chiaramente individuati. Un ricorso generico tradisce questa funzione. Dichiarando l’inammissibilità, la Corte ha sottolineato che un atto formulato in modo vago e non argomentato impedisce al giudice dell’impugnazione di svolgere il proprio ruolo. La mancanza di specificità non è un mero vizio formale, ma un difetto sostanziale che rende l’atto inidoneo a raggiungere il suo scopo. La decisione si allinea a un consolidato orientamento giurisprudenziale (citando Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021), che sanziona severamente la prassi di redigere impugnazioni superficiali.
Le Conclusioni
La conclusione della vicenda è netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le conseguenze per il ricorrente non si sono limitate alla conferma della condanna, ma si sono estese anche all’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia riafferma che la redazione di un atto di impugnazione è un’attività tecnica che non ammette approssimazioni. Ogni motivo di ricorso deve essere sviluppato in modo analitico, puntuale e critico rispetto alla sentenza impugnata. Qualsiasi approccio superficiale, come la compilazione di una semplice lista di doglianze, è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità, con un aggravio di costi per l’assistito e la preclusione di ogni possibilità di veder riformata la decisione.
Perché un ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘ricorso generico’. Mancava di argomentazioni specifiche e si limitava a un elenco puntato di vizi, senza spiegare in che modo la sentenza impugnata fosse errata e senza confrontarsi con la motivazione della stessa.
Quali requisiti deve avere un ricorso per essere considerato valido?
Secondo l’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. richiamato dalla Corte, il ricorso deve indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta, creando una correlazione diretta e critica con le motivazioni della decisione impugnata.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Oltre alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che ha reso definitiva la condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41431 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41431 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 16108/2025
CC – 18/11/2025
R.G.N. 23586NUMERO_DOCUMENTO
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Tunisia il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 16/12/2024 della Corte d’appello di Venezia dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenutoche l’unico motivo di ricorso che deduce, la ricorrenza del vizio di violazione di legge, del vizio di carenza di motivazione in relazione all’art. 129, cod. proc. pen., del vizio di motivazione in tutte le sue forme in ordine all’eccessività della pena, nonchØ l’erronea qualificazione del fatto, in un elenco puntato privo di argomentazioni e qui integralmente riportato, Ł generico per indeterminatezza perchØ privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenutoche lo stesso motivo deve ritenersi generico per mancanza di specificità, in quanto privo di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 18/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME