Ricorso generico in Cassazione: le conseguenze dell’inammissibilità
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso generico in Cassazione sia destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze economiche significative per chi lo propone. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: i motivi di ricorso devono essere specifici e non limitarsi a riproporre questioni già valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
I Fatti del Caso
Un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Bologna proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a un unico motivo. Sosteneva, in sostanza, un vizio procedurale relativo alla stesura della motivazione della sentenza di secondo grado. Secondo il ricorrente, la motivazione sarebbe stata redatta prima della discussione in aula e della pronuncia del dispositivo, ledendo così i principi del giusto processo. Questa stessa censura, tuttavia, era già stata sollevata e motivatamente respinta dal giudice d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno qualificato il motivo come ‘generico’, in quanto si limitava a riprodurre una doglianza già adeguatamente esaminata e disattesa dalla Corte d’Appello. La decisione sottolinea che non è sufficiente ripresentare le stesse argomentazioni, ma è necessario individuare vizi specifici nella decisione impugnata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
L’importanza della specificità nel ricorso generico in Cassazione
Il cuore della decisione risiede nel concetto di ‘genericità’ del ricorso. Un’impugnazione non può essere una mera ripetizione di quanto già discusso. Per essere ammissibile, deve contenere critiche precise e pertinenti rivolte alla motivazione della sentenza impugnata, evidenziando specifici errori di diritto o vizi logici. Riproporre un argomento già vagliato e respinto senza aggiungere nuovi e validi profili di critica rende il ricorso un esercizio sterile, destinato all’insuccesso.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è lapidaria ma estremamente chiara. I giudici hanno rilevato che l’unico motivo presentato era ‘riproduttivo di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito’. Questa constatazione è stata sufficiente per ritenere il ricorso privo dei requisiti minimi per un esame nel merito. La Corte non entra nella questione sollevata dal ricorrente, perché la sua genericità la rende, in pratica, non scrutinabile. La pronuncia, quindi, si fonda su un principio di economia processuale e di rigore formale, volto a evitare che la Corte di Cassazione venga investita di questioni pretestuose o meramente ripetitive.
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi approfondita e la formulazione di censure specifiche e non generiche. Presentare un ricorso generico in Cassazione, che si limita a riproporre le stesse eccezioni già rigettate, non solo non ha alcuna possibilità di successo, ma comporta anche una sicura condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Per gli operatori del diritto, ciò significa che è essenziale studiare attentamente la sentenza impugnata per individuare vizi effettivi e argomentarli in modo puntuale, evitando di insistere su punti già chiariti e superati nei gradi precedenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘generico’. Il motivo presentato era una semplice riproduzione di una critica già esaminata e correttamente respinta dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi e specifici argomenti.
Qual era il motivo specifico presentato dal ricorrente?
Il ricorrente lamentava un vizio procedurale, sostenendo che la motivazione della sentenza d’appello fosse stata redatta prima della discussione in udienza e della pronuncia del dispositivo, questione che il giudice di merito aveva già valutato e respinto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4297 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4297 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MONTALBANO JONICO il 19/02/1956
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
(Vena)
Rilevato che l’unico motivo dedotto si rivela generico, poiché riproduttivo di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla dedotta stesura della motivazione della sentenza in data anteriore alla discussione ed alla pronuncia del dispositivo (v. pag. 3 mot. sent. imp.).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.