Ricorso Generico in Cassazione: Quando la Mancanza di Specificità Porta all’Inammissibilità
Nel complesso mondo della procedura penale, la presentazione di un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, un’opportunità cruciale per contestare la legittimità di una sentenza. Tuttavia, l’accesso a questa fase non è incondizionato. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda una regola fondamentale: un ricorso generico in Cassazione è destinato a essere dichiarato inammissibile. L’ordinanza in esame evidenzia come la precisione e la specificità dei motivi non siano mere formalità, ma requisiti essenziali per consentire alla Suprema Corte di esercitare la propria funzione.
Il Contesto del Ricorso
Il caso trae origine dall’impugnazione di una sentenza della Corte d’Appello da parte di un imputato. L’oggetto della contestazione non era la colpevolezza in sé, ma la cosiddetta ‘dosimetria della pena’, ovvero la valutazione fatta dal giudice per determinare l’entità della sanzione da infliggere. Il ricorrente lamentava una motivazione carente, illogica e contraddittoria su questo specifico punto, cercando di ottenere una revisione della condanna inflitta.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Generico in Cassazione
La Corte di Cassazione ha stroncato le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di questa decisione risiede interamente nella natura dei motivi presentati. I giudici hanno stabilito che le censure erano state formulate in modo ‘generico per indeterminatezza’.
In altre parole, il ricorrente si è limitato ad affermare in modo vago che la motivazione della sentenza d’appello fosse errata, senza però indicare gli elementi specifici che stavano alla base di tale affermazione. Non ha spiegato quali passaggi della motivazione (che la Corte stessa definisce ‘logicamente corretta’) fossero illogici o contraddittori, né ha fornito argomenti puntuali per sostenere la propria tesi. Questo modo di procedere ha violato un requisito fondamentale previsto dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni Giuridiche
La norma citata (art. 581, comma 1, lett. d, c.p.p.) prescrive che l’atto di impugnazione debba contenere, a pena di inammissibilità, ‘l’enunciazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta’. La ratio è chiara: il ricorso non può essere una semplice lamentela. Deve essere una critica strutturata e mirata, che metta il giudice dell’impugnazione nelle condizioni di comprendere esattamente quali parti della decisione precedente sono contestate e perché.
Un ricorso generico in Cassazione impedisce questo processo. Se l’appellante non indica con precisione dove e come il giudice precedente ha sbagliato, la Corte Suprema non può esercitare il proprio ‘sindacato’, ovvero il controllo di legittimità sulla decisione. La genericità, quindi, non è un vizio di forma, ma un difetto sostanziale che paralizza l’intero meccanismo del giudizio di impugnazione.
Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio cardine del diritto processuale: la specificità è un dovere per chi impugna una sentenza. Preparare un ricorso, specialmente per la Cassazione, richiede un’analisi meticolosa della decisione che si intende contestare e l’elaborazione di critiche puntuali e argomentate. Un approccio vago e generico non solo è inefficace, ma conduce a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie. Questa ordinanza serve da monito per avvocati e assistiti sull’importanza di redigere atti di impugnazione che siano non solo formalmente corretti, ma sostanzialmente capaci di innescare un proficuo dialogo con il giudice.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti generici e indeterminati. Il ricorrente non ha indicato gli specifici elementi della sentenza impugnata che riteneva errati, violando così i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), del codice di procedura penale.
Cosa si intende per ‘motivi generici’ in un ricorso?
Per ‘motivi generici’ si intendono censure formulate in modo vago, che non individuano puntualmente le parti della motivazione della sentenza che si contestano come illogiche, carenti o contraddittorie, impedendo così al giudice dell’impugnazione di esercitare un controllo mirato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 114 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 114 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE), nato a Verona il 20/01/1978
avverso la sentenza del 30/01/2023 della Corte d’appello di Venezia
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN ‘DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la carenza, l’illogicità e l contraddittorietà della motivazione in relazione alla dosimetria del trattamento sanzionatorio inflitto, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), non indicano gli specifici elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo così al giudice dell’impugnazione di esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 novembre 2023.