Ricorso Generico in Cassazione: Analisi di una Dichiarazione di Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’elevata precisione tecnica e una rigorosa aderenza ai requisiti di legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso generico in Cassazione, sottolineando come la mancanza di specificità nei motivi porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con relative sanzioni economiche. Questo provvedimento ribadisce principi fondamentali della procedura penale, essenziali per chiunque operi nel settore legale.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna al Ricorso
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato, ritenuto responsabile per reati previsti, tra gli altri, dal D.Lgs. 231/2007, aveva proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi principali. Con il primo, denunciava una presunta violazione di legge; con il secondo, lamentava vizi di motivazione (mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà) in relazione sia all’affermazione di responsabilità sia al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, l’approccio difensivo si è rivelato inefficace di fronte al vaglio di legittimità della Suprema Corte.
La Decisione della Corte: Quando un Ricorso Generico in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando diverse criticità che lo rendevano non idoneo a superare il vaglio preliminare. La decisione si fonda su principi consolidati in materia di specificità dei motivi di impugnazione, come richiesto dal codice di procedura penale.
La Mancanza di Specificità dei Motivi
Il primo e fondamentale rilievo della Corte riguarda la genericità e indeterminatezza dei motivi. Secondo i giudici, il ricorso era privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. In pratica, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta logicamente corretta, la difesa non ha indicato gli elementi specifici su cui si basava la censura. Questo ha impedito al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato, trasformando il ricorso in una critica astratta e non in un confronto puntuale con la decisione impugnata.
La Reiterazione di Argomenti Già Valutati
Un secondo profilo di criticità è stato individuato nel carattere meramente reiterativo dei motivi. Il ricorso, infatti, si limitava a riproporre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice d’appello, senza sviluppare nuove argomentazioni in grado di contestare efficacemente la logica della sentenza di secondo grado. La mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione è un vizio che, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), conduce direttamente all’inammissibilità.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha chiarito che la mancanza di specificità del motivo si traduce nell’impossibilità per il giudice di comprendere il nucleo della critica mossa alla sentenza. Il ricorso deve instaurare un dialogo critico con la decisione impugnata, non limitarsi a una generica doglianza. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano, secondo la Cassazione, adeguatamente motivato sia sulla responsabilità dell’imputato sia sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. In particolare, per quest’ultimo punto, la sentenza d’appello aveva fatto esplicito riferimento alla gravità della condotta criminosa, ai precedenti penali e alla mancata resipiscenza (ossia il mancato pentimento) del ricorrente, elementi ritenuti sufficienti a giustificare la decisione.
Di fronte a una motivazione così strutturata, un ricorso efficace avrebbe dovuto contestare specificamente tali elementi, dimostrandone l’illogicità o l’errata valutazione, cosa che non è avvenuta. La conseguenza inevitabile è stata la declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito sull’importanza della tecnica redazionale nel ricorso per Cassazione. La genericità e la mera riproposizione di argomenti già respinti non solo rendono l’impugnazione inutile, ma espongono il ricorrente a conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (nel caso di specie, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende. Per avere successo in sede di legittimità, è indispensabile formulare censure precise, specifiche e capaci di evidenziare le reali criticità, giuridiche o logiche, della decisione impugnata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, indeterminati e privi dei requisiti specifici richiesti dall’art. 581 c.p.p. Inoltre, si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa ha osservato la Corte riguardo al diniego delle attenuanti generiche?
La Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, facendo riferimento alla condotta criminosa, ai precedenti penali e alla mancata resipiscenza (mancanza di pentimento) del ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35277 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35277 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che i due motivi di ricorso, che deducono il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazion posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli ar 110, 55, comma 9, D.Igs. 231/2007 e del diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescrit dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto che gli stessi motivi di ricorso, sono altresì reiterativi e non specific perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanz di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che il giudice di merito ha adeguatamente motivato in ordine alla prova della responsabilità del ricorrente e al diniego delle circostanze attenuanti generiche veda pag. 6 della sentenza impugnata, ove a giustificazione di tale diniego s richiamano la condotta criminosa, i precedenti penali e la mancata resipiscenza del ricorrente);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 23 settembre 2025.